TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5542/2021 del 11-10-2021
principi giuridici
1. In materia di appalti di servizi, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è applicabile ai soggetti privati assoggettati, quali "enti aggiudicatori", al codice dei contratti pubblici, in ragione della diversità delle situazioni a confronto rispetto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, escludendo da essa l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, la quale non ha una tale natura.
3. Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di differenze retributive, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuto adempimento, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
4. In caso di domanda fondata su un inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Solidale negli Appalti di Servizi: Analisi delle Pretese Retributive del Lavoratore
La pronuncia in esame affronta una controversia di lavoro originata dalla mancata corresponsione di alcune voci retributive ad un dipendente di una società operante in un contesto di appalto e subappalto. Il lavoratore ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli, chiedendo la condanna in solido della società datrice di lavoro, del consorzio appaltatore e dell'ente committente, per il pagamento di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi retribuiti non fruiti, indennità per vacanza contrattuale e spese di accredito dello stipendio.
Il giudice, esaminati i fatti e le allegazioni delle parti, ha ritenuto fondata la pretesa del lavoratore, accertando l'esistenza di un credito per ore lavorative aggiuntive non retribuite correttamente, ratei di mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi retribuiti maturati e non goduti, indennità per vacanza contrattuale e spese di accredito dello stipendio indebitamente trattenute.
La decisione si concentra, in particolare, sulla questione della responsabilità solidale dei diversi soggetti coinvolti nella catena dell'appalto. Il Tribunale ha richiamato l'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori. In questo contesto, è stato evidenziato come l'ente committente, pur essendo un soggetto privato assoggettato al codice dei contratti pubblici, sia tenuto a rispondere in solido con l'appaltatore per i crediti retributivi dei dipendenti di quest'ultimo.
Il giudice ha, inoltre, qualificato il rapporto tra il consorzio appaltatore e la società esecutrice dei lavori come subappalto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile e dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Tale qualificazione ha comportato l'estensione della responsabilità solidale anche al consorzio, in quanto soggetto che ha affidato l'esecuzione materiale dei lavori ad un'altra impresa.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la responsabilità solidale del committente è limitata ai "trattamenti retributivi" in senso stretto, escludendo da tale nozione l'indennità sostitutiva di ferie non godute. Tale indennità, pur avendo una componente retributiva, presenta anche una natura risarcitoria, volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo e al recupero delle energie psicofisiche.
Infine, il giudice ha ribadito il principio secondo cui, in caso di controversia relativa al pagamento delle retribuzioni, spetta al lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'ammontare delle somme dovute, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione retributiva. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore avesse adeguatamente provato i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.