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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7359/2021 del 14-09-2021

principi giuridici

Il direttore dei lavori, in ragione delle sue specifiche competenze tecniche, è tenuto a vigilare sulla conformità dell'opera al progetto, alle modalità di esecuzione previste nel capitolato e alle regole dell'arte, rispondendo per i danni derivanti da omessa vigilanza, mancata impartizione di disposizioni opportune all'appaltatore e omesso controllo dell'ottemperanza di quest'ultimo, nonché per la mancata segnalazione di eventuali inadempienze al committente.

In tema di contratto d'opera professionale, qualora il compenso sia pattuito in percentuale sul costo dell'opera e subordinato al rilascio del certificato di agibilità, la mancata acquisizione di tale certificato comporta la riduzione del compenso nella misura pattuita, in assenza di prova di circostanze imputabili al committente che abbiano impedito il rilascio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimenti Contrattuali e Risarcimento Danni nel Contesto di un Incarico Professionale


Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa vicenda riguardante un incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di un complesso industriale. La controversia è nata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da un professionista per il pagamento delle proprie competenze, contestato dai committenti per presunti inadempimenti e per l'asserita eccessività del compenso richiesto.
I committenti avevano affidato al professionista l'incarico di completare un opificio per la lavorazione di prodotti caseari e di realizzare una palazzina ad uso direzionale. Contestavano, in particolare, l'inadeguata esecuzione dell'incarico, l'erroneo calcolo del compenso e l'esistenza di danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori. Il professionista, dal canto suo, rivendicava la corretta esecuzione delle prestazioni e la legittimità del compenso richiesto.
Il Tribunale, al fine di dirimere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare l'attività svolta dal professionista, il compenso a questi dovuto e l'eventuale sussistenza di inadempimenti e danni. L'indagine peritale ha permesso di accertare che, sebbene l'incarico comprendesse sia l'opificio che la palazzina direzionale, parte della progettazione era stata realizzata da altri professionisti. Il CTU ha quantificato il costo complessivo dei lavori e, sulla base del contratto stipulato, ha determinato il compenso spettante al professionista.
Il Tribunale ha rilevato che il professionista non aveva completato alcune attività previste dal contratto, in particolare la certificazione di ultimazione dei lavori, la denuncia di accatastamento e la certificazione di agibilità. Pertanto, ha decurtato dal compenso una quota percentuale prevista contrattualmente per tali attività.
In merito alla domanda riconvenzionale dei committenti, il Tribunale ha accertato la sussistenza di alcuni difetti costruttivi, tra cui un disallineamento nella sottostruttura di una cupola e una difformità nell'altezza della palazzina direzionale rispetto al titolo abilitativo. Tali difetti sono stati imputati alla negligenza del professionista, in quanto direttore dei lavori, il quale aveva il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere. Il Tribunale ha riconosciuto ai committenti il diritto al risarcimento dei danni, quantificati in base al costo per eliminare il difetto estetico della cupola e all'importo della sanzione pecuniaria versata per l'irregolarità urbanistica.
Dopo aver quantificato i rispettivi crediti e debiti delle parti, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato i committenti al pagamento di un importo residuo, inferiore a quello inizialmente richiesto, oltre agli interessi legali. Le spese di lite e di CTU sono state parzialmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e dell'accertato residuo credito del professionista.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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