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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7450/2021 del 16-09-2021

principi giuridici

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata, il liquidatore risponde, ai sensi dell'art. 2489 c.c., per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio sociale e alla tutela degli interessi dei creditori e dei soci.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti del liquidatore, la mancata o irregolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, pur se addebitabile al liquidatore, non giustifica di per sé sola che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, dovendo l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti del liquidatore e al nesso di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Il liquidatore che ometta di fornire la documentazione giustificativa relativa a crediti riportati nell'ultimo bilancio, pur essendone in possesso o potendola acquisire, risponde per la dispersione di tali poste attive, in conseguenza della violazione dei doveri propri del liquidatore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Liquidatore di una S.r.l. Fallita: Omessa Conservazione del Patrimonio Sociale e Mancato Recupero Crediti


La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità del liquidatore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, in relazione alla conservazione del patrimonio sociale e al recupero dei crediti. Il curatore fallimentare ha promosso un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, contestando l'irregolare tenuta dei libri contabili, l'omesso deposito dei bilanci e il mancato recupero di crediti preesistenti alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale ha ricordato che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare cumula in sé sia l'azione sociale di responsabilità, volta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale, sia l'azione dei creditori sociali, che mira a proteggere le loro aspettative di adempimento. I giudici hanno evidenziato che il liquidatore, al pari degli amministratori, è tenuto ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, e che la sua responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che il liquidatore non aveva depositato tutti i libri sociali e le scritture contabili, né aveva redatto i bilanci successivi ad una certa data. Pur riconoscendo che tali condotte costituiscono violazioni degli obblighi gravanti sul liquidatore, il Tribunale ha precisato che esse, di per sé sole, non sono sufficienti a determinare un danno al patrimonio sociale e ai creditori.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che il liquidatore non aveva fornito la documentazione necessaria a giustificare la mancata riscossione di alcuni crediti, pur essendo a conoscenza della loro esistenza e, in alcuni casi, della loro parziale incontestabilità. In particolare, il liquidatore non aveva fornito elementi utili a valutare l'esigibilità di crediti verso diverse società, limitandosi a riferire di contestazioni da parte dei debitori o di fallimenti intervenuti.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che il liquidatore avesse violato i propri doveri di conservazione del patrimonio sociale, omettendo di attivarsi per il recupero dei crediti e non fornendo la documentazione necessaria per consentire al curatore fallimentare di agire in tal senso. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato il liquidatore al risarcimento del danno, quantificato nell'ammontare dei crediti non recuperati, maggiorato di rivalutazione e interessi.
La decisione si pone in linea con i principi generali in materia di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori di società, ribadendo l'importanza del rispetto dei doveri di diligenza e professionalità nella gestione del patrimonio sociale e nella tutela degli interessi dei creditori.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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