TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 8075/2021 del 04-10-2021
principi giuridici
Il pagamento parziale del debito intervenuto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, anche nel corso del giudizio di opposizione, determina la revoca del decreto opposto e la pronuncia di una sentenza che, sostituendosi a quest'ultimo, statuisce nel merito sull'eventuale residuo debito, ove il diritto del creditore risulti provato.
Il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria da parte del debitore opponente, unitamente all'avvenuto pagamento parziale del debito ingiunto, comporta la condanna del medesimo al pagamento della somma residua, oltre interessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Pagamenti Parziali e Revoca del Decreto Ingiuntivo: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Napoli
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una questione rilevante in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero l'effetto dei pagamenti parziali effettuati dal debitore nel corso del giudizio.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti di una società debitrice per il mancato pagamento di merce. Quest'ultima proponeva opposizione, contestando l'avvenuta consegna della merce e lamentando l'interruzione unilaterale del rapporto commerciale, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio di opposizione, la società debitrice effettuava pagamenti parziali in favore della creditrice. Il Tribunale, preso atto di tali pagamenti, ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo originario. I giudici hanno richiamato il principio consolidato secondo cui ogni pagamento, anche parziale, intervenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, impone la revoca del decreto stesso.
Tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo non ha comportato l'estinzione del debito. Il Tribunale, infatti, ha esaminato nel merito la pretesa creditoria, rilevando che la società debitrice aveva riconosciuto la fondatezza del credito, ammettendo di aver versato una percentuale della somma ingiunta. Alla luce di tale riconoscimento, il Tribunale ha condannato la società debitrice al pagamento della somma residua, oltre interessi.
Inoltre, il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dalla società debitrice, ritenendola implicitamente abbandonata. Infine, la società debitrice è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, non avendo fornito prova scritta di un accordo transattivo che avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.