blog dirittopratico

3.810.274
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9474/2021 del 22-11-2021

principi giuridici

Nel giudizio di divisione ereditaria, la domanda nuova proposta da un soggetto intervenuto in qualità di legatario o erede di un coerede, volta all'assegnazione di beni già attribuiti ad altri condividenti in forza di sentenza di riforma della pronuncia di primo grado, è inammissibile, non potendo l'intervenuto ampliare il thema decidendum e dovendo subire gli effetti della pendenza dell'appello e della successiva riforma.

Nel giudizio di divisione ereditaria, i costi relativi alla sanatoria di abusi edilizi gravanti su beni assegnati ai singoli condividenti devono gravare sull'intera comunione ereditaria, in proporzione alle rispettive quote, qualora tale ripartizione sia stata stabilita con sentenza passata in giudicato.

Nel giudizio di divisione ereditaria, la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni e richieste rivelatesi infondate, che abbiano comportato un appesantimento del giudizio e richiesto approfondimenti istruttori, giustifica un regime delle spese di lite dissimile dall'ordinaria ripartizione a carico della massa, potendo il giudice, in applicazione del principio di soccombenza, porre una quota delle spese a carico della parte soccombente sulle domande ed eccezioni proposte.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento di Comunione Ereditaria: Ripartizione degli Oneri di Sanatoria e Regime delle Spese di Lite


La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda successoria, sfociata in un giudizio di divisione ereditaria protrattosi per oltre vent'anni. Il Tribunale è stato chiamato a dirimere le questioni ancora pendenti dopo precedenti sentenze, inclusa una pronuncia della Corte d'Appello, relative alla ripartizione degli oneri di sanatoria gravanti su alcuni immobili costituenti l'asse ereditario e al regime delle spese di lite.
Il fatto trae origine dall'apertura della successione di un soggetto, il quale aveva disposto per testamento lasciando i suoi beni alla moglie, alla nipote e ad altri nipoti. Nel corso del giudizio di divisione, sono emerse diverse problematiche, tra cui la necessità di sanare abusi edilizi su alcuni immobili, la domanda di rendiconto nei confronti dell'amministratrice della comunione, un'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata da alcuni coeredi e, infine, l'intervento di un soggetto che si dichiarava legatario di una coerede deceduta nelle more del giudizio.
Il Tribunale, preliminarmente, ha dichiarato inammissibile la domanda del presunto legatario, ritenendola nuova e non ammissibile in quanto proposta da un soggetto subentrato nella posizione di una delle parti originarie, senza poter ampliare il thema decidendum. Quanto agli oneri di sanatoria, il Tribunale ha stabilito che essi debbano gravare sull'intera comunione ereditaria, confermando quanto già statuito in una precedente sentenza passata in giudicato. Sulla base di perizie e computi metrici, il Tribunale ha quindi provveduto a quantificare i costi di sanatoria per ciascun immobile e a ripartirli tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
La questione più controversa riguardava il regime delle spese di lite. Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, mentre questi ultimi invocavano la ripartizione delle stesse a carico della massa ereditaria. Il Tribunale, pur riconoscendo il principio generale secondo cui le spese di un giudizio di divisione devono essere ripartite tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, ha ritenuto di dover derogare a tale principio nel caso di specie. Il Tribunale ha infatti rilevato che la durata del processo è stata significativamente prolungata dalla proposizione di domande ed eccezioni rivelatesi infondate, quali la domanda di rendiconto, la domanda di nomina di amministratore giudiziario e l'eccezione riconvenzionale di usucapione. Pur riconoscendo che anche gli attori avevano avanzato una domanda poi abbandonata, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dei convenuti avesse complessivamente appesantito il giudizio, giustificando un regime delle spese differente dall'ordinaria ripartizione a carico della massa.
Pertanto, il Tribunale ha stabilito che le spese di lite debbano essere imputate alla massa ereditaria, ma che un terzo della quota di spese gravante sulla parte attrice debba essere posto a carico dei convenuti, ciascuno pro quota. Le spese di consulenza tecnica sono state invece poste interamente a carico della massa ereditaria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24556 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 2 aprile 2026 (IUG:M6-9131F7) - 4621 utenti online