TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 9474/2021 del 22-11-2021
principi giuridici
Nel giudizio di divisione ereditaria, la domanda nuova proposta da un soggetto intervenuto in qualità di legatario o erede di un coerede, volta all'assegnazione di beni già attribuiti ad altri condividenti in forza di sentenza di riforma della pronuncia di primo grado, è inammissibile, non potendo l'intervenuto ampliare il thema decidendum e dovendo subire gli effetti della pendenza dell'appello e della successiva riforma.
Nel giudizio di divisione ereditaria, i costi relativi alla sanatoria di abusi edilizi gravanti su beni assegnati ai singoli condividenti devono gravare sull'intera comunione ereditaria, in proporzione alle rispettive quote, qualora tale ripartizione sia stata stabilita con sentenza passata in giudicato.
Nel giudizio di divisione ereditaria, la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni e richieste rivelatesi infondate, che abbiano comportato un appesantimento del giudizio e richiesto approfondimenti istruttori, giustifica un regime delle spese di lite dissimile dall'ordinaria ripartizione a carico della massa, potendo il giudice, in applicazione del principio di soccombenza, porre una quota delle spese a carico della parte soccombente sulle domande ed eccezioni proposte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Scioglimento di Comunione Ereditaria: Ripartizione degli Oneri di Sanatoria e Regime delle Spese di Lite
La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda successoria, sfociata in un giudizio di divisione ereditaria protrattosi per oltre vent'anni. Il Tribunale è stato chiamato a dirimere le questioni ancora pendenti dopo precedenti sentenze, inclusa una pronuncia della Corte d'Appello, relative alla ripartizione degli oneri di sanatoria gravanti su alcuni immobili costituenti l'asse ereditario e al regime delle spese di lite.
Il fatto trae origine dall'apertura della successione di un soggetto, il quale aveva disposto per testamento lasciando i suoi beni alla moglie, alla nipote e ad altri nipoti. Nel corso del giudizio di divisione, sono emerse diverse problematiche, tra cui la necessità di sanare abusi edilizi su alcuni immobili, la domanda di rendiconto nei confronti dell'amministratrice della comunione, un'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata da alcuni coeredi e, infine, l'intervento di un soggetto che si dichiarava legatario di una coerede deceduta nelle more del giudizio.
Il Tribunale, preliminarmente, ha dichiarato inammissibile la domanda del presunto legatario, ritenendola nuova e non ammissibile in quanto proposta da un soggetto subentrato nella posizione di una delle parti originarie, senza poter ampliare il thema decidendum. Quanto agli oneri di sanatoria, il Tribunale ha stabilito che essi debbano gravare sull'intera comunione ereditaria, confermando quanto già statuito in una precedente sentenza passata in giudicato. Sulla base di perizie e computi metrici, il Tribunale ha quindi provveduto a quantificare i costi di sanatoria per ciascun immobile e a ripartirli tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
La questione più controversa riguardava il regime delle spese di lite. Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, mentre questi ultimi invocavano la ripartizione delle stesse a carico della massa ereditaria. Il Tribunale, pur riconoscendo il principio generale secondo cui le spese di un giudizio di divisione devono essere ripartite tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, ha ritenuto di dover derogare a tale principio nel caso di specie. Il Tribunale ha infatti rilevato che la durata del processo è stata significativamente prolungata dalla proposizione di domande ed eccezioni rivelatesi infondate, quali la domanda di rendiconto, la domanda di nomina di amministratore giudiziario e l'eccezione riconvenzionale di usucapione. Pur riconoscendo che anche gli attori avevano avanzato una domanda poi abbandonata, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dei convenuti avesse complessivamente appesantito il giudizio, giustificando un regime delle spese differente dall'ordinaria ripartizione a carico della massa.
Pertanto, il Tribunale ha stabilito che le spese di lite debbano essere imputate alla massa ereditaria, ma che un terzo della quota di spese gravante sulla parte attrice debba essere posto a carico dei convenuti, ciascuno pro quota. Le spese di consulenza tecnica sono state invece poste interamente a carico della massa ereditaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.