TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 9741/2021 del 02-12-2021
principi giuridici
L'accesso ad una strada privata gravata da servitù di pubblico passaggio, che congiunge due vie pubbliche e consente il transito e la sosta indifferenziata a chiunque, non configura un passo carrabile ai sensi dell'art. 3, n. 37, del codice della strada, difettando il requisito dell'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli ad uso esclusivo del titolare del preteso passo carrabile.
L'esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata esclude l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dei proprietari frontisti, in quanto l'area interessata non è sottratta all'uso della collettività per essere sottoposta ad un uso particolare da parte di singoli soggetti, ma è destinata all'uso di tutti i cittadini.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inesistenza dell'Occupazione Abusiva di Suolo Pubblico per Accesso a Strada Privata Gravata da Servitù di Pubblico Passaggio
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione presentata da un condominio avverso alcuni avvisi di pagamento emessi dal Comune, relativi al presunto canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Gli avvisi di pagamento si fondavano su un verbale della polizia municipale che accertava l'esistenza di un passo carrabile non autorizzato, realizzato con un taglio del marciapiede, in corrispondenza dell'accesso ad una strada privata. Il Comune, ritenendo l'occupazione di natura permanente, aveva richiesto il pagamento del canone e delle sanzioni per diverse annualità successive all'accertamento.
Il condominio si opponeva, contestando la natura di passo carrabile dell'accesso, in quanto lo stesso costituiva il varco d'accesso ad una strada privata utilizzata da diversi condominii e aperta al pubblico transito. L'opponente evidenziava che la strada era provvista di pubblica illuminazione, servita da sottoservizi e utilizzata anche per la raccolta dei rifiuti, negando, quindi, una sottrazione dell'area al pubblico utilizzo.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo infondate le pretese del Comune. Il giudice ha preliminarmente accertato che il varco oggetto di contestazione era effettivamente quello di accesso alla strada privata, escludendo che le pretese creditorie derivassero da un diverso varco ad uso esclusivo del condominio opponente.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che l'accesso potesse qualificarsi come passo carrabile, richiamando la definizione del Codice della Strada che lo identifica come l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di veicoli. Nel caso di specie, si trattava invece di un varco di accesso ad una strada privata aperta al pubblico transito, sulla quale, secondo il giudice, sussisteva una servitù di pubblico passaggio, costituitasi per usucapione.
Il Tribunale ha motivato l'esistenza della servitù pubblica di passaggio sulla base dell'uso generalizzato della strada da parte di una collettività indeterminata di individui, del tempo immemore rispetto al quale tale situazione si verificava e dell'oggettiva idoneità del bene a soddisfare un fine di pubblico interesse, in quanto la strada congiungeva due vie pubbliche, era utilizzata come parcheggio e percorsa da mezzi di servizio pubblico.
In ragione dell'esistenza della servitù pubblica di passaggio, il Tribunale ha concluso che l'area non era sottratta all'uso della collettività per essere sottoposta all'uso particolare del condominio opponente, ma era destinata all'uso di tutti i cittadini, i quali potevano transitare e sostare sulla strada privata al pari dei condomini. Pertanto, mancando il presupposto dell'occupazione abusiva, la pretesa pecuniaria del Comune è stata ritenuta priva di fondamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.