TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 9869/2021 del 06-12-2021
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione ex art. 668 c.p.c., l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, oltre a denunciare l'irregolarità della notifica dell'intimazione o la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore, deve contenere, a pena di inammissibilità, contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta con l'atto di intimazione di sfratto.
La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., configura una sanzione di carattere pubblicistico che non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Ai fini della liquidazione della somma dovuta per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., in mancanza di parametri normativi specifici, il giudice può fare riferimento all'importo liquidato ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. per le spese di giudizio, modulando l'importo in ragione della pretestuosità dell'azione, della durata del processo e del valore della controversia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Sfratto: Onere Probatorio e Abuso del Diritto di Difesa
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione tardiva a un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità. La vicenda trae origine da un contratto di locazione di un immobile. Il conduttore, a seguito di intimazione di sfratto per mancato pagamento dei canoni, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c., contestando la validità della notifica dell'atto di intimazione.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondata sia l'eccezione relativa al vizio di notifica, sia le contestazioni nel merito. Il giudice ha evidenziato come la notifica dell'intimazione fosse stata eseguita correttamente, rispettando le disposizioni di legge.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di onere probatorio nei contratti a prestazioni corrispettive. In particolare, ha ribadito che, in caso di inadempimento contrattuale, il creditore (nella specie, il locatore) è tenuto a provare l'esistenza del titolo negoziale, mentre spetta al debitore (il conduttore) dimostrare l'eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'obbligazione. Nel caso specifico, il conduttore non aveva fornito prova del pagamento dei canoni e degli oneri condominiali dovuti, limitandosi a sollevare eccezioni relative all'idoneità dell'impianto elettrico dell'immobile, ritenute pretestuose dal giudice.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come, in materia di locazione ad uso abitativo, l'art. 5 della legge n. 392/1978 predetermini legalmente la non scarsa importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone, rendendo superflua un'ulteriore indagine sulla gravità dell'inadempimento.
Infine, il Tribunale ha condannato l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria. Il giudice ha motivato tale decisione evidenziando la pretestuosità dell'opposizione, caratterizzata dall'assenza di un valido motivo di contestazione e dalla strumentalità dell'azione, volta unicamente a ritardare l'esecuzione del rilascio dell'immobile. Il Tribunale ha richiamato la funzione deterrente e deflattiva del contenzioso temerario sottesa alla norma, sottolineando come la condanna per lite temeraria non presupponga necessariamente la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ma possa fondarsi anche su una condotta oggettivamente valutabile come abuso del diritto di difesa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.