TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 10030/2022 del 11-11-2022
principi giuridici
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario, presuppone un illecito colpevole di quest'ultimo.
In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Medica e Ripartizione degli Oneri Probatori in Interventi Chirurgici Complessi
La pronuncia in esame verte su una complessa vicenda di responsabilità medica, originata da un intervento di parto cesareo d'urgenza e da un successivo intervento di laparotomia esplorativa. La paziente, in stato di gravidanza, aveva subito una lesione alla vescica durante il parto cesareo, evento che aveva reso necessario un secondo intervento chirurgico. A seguito di quest'ultimo, la paziente lamentava persistenti problemi di incontinenza urinaria, con conseguenti ripercussioni sulla sua qualità di vita.
La paziente ha quindi citato in giudizio i medici coinvolti e la struttura sanitaria, invocando la loro responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i danni subiti. I convenuti si sono difesi, contestando la sussistenza di negligenza, imprudenza o imperizia e, in alcuni casi, chiamando in causa le rispettive compagnie assicurative per essere manlevati in caso di condanna.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accolto la domanda della paziente. I giudici hanno preliminarmente rigettato le eccezioni di nullità della citazione e di sospensione del processo, sollevate dai convenuti. Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità medica, sottolineando la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e la necessità di accertare il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento lesivo.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato la dimostrazione dell'assenza di colpa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio avesse accertato profili di responsabilità a carico dei sanitari che avevano eseguito l'intervento di laparotomia, ritenendo che la decisione di procedere a tale intervento fosse stata affrettata e che non fossero stati eseguiti adeguati accertamenti diagnostici preliminari. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato in solido la struttura sanitaria e i medici responsabili dell'intervento di laparotomia al risarcimento dei danni subiti dalla paziente, quantificati tenendo conto del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda nei confronti di uno dei medici, ritenendo che la sua condotta durante il parto cesareo, pur avendo causato la lesione vescicale, fosse giustificata dall'urgenza dell'intervento e dalle condizioni pregresse della paziente.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di garanzia e regresso proposte dai convenuti, regolando i rapporti interni tra la struttura sanitaria e i medici responsabili e rigettando la domanda di garanzia proposta da uno dei medici nei confronti della propria compagnia assicurativa.
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