TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 10077/2022 del 11-11-2022
principi giuridici
In tema di distanze legali, la nozione di costruzione di cui all'art. 873 c.c. comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, emergente in modo sensibile dal suolo e idoneo a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà.
Le norme sulle distanze tra costruzioni si applicano anche nei rapporti tra condomini, non derogando l'art. 1102 c.c. al disposto dell'art. 907 c.c., con la conseguenza che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi alla costruzione di altro condomino che pregiudichi tale diritto.
In caso di violazione delle distanze legali, il danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul fondo dell'attore, consistente in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, non necessita di specifica prova, essendo conseguenza certa dell'edificazione a distanza non regolamentare.
L'azione di accertamento della violazione delle distanze legali, qualificabile come negatoria servitutis, è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, anche qualora il manufatto sia stato edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui, dato il carattere reale dell'azione medesima.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Violazione delle Distanze Legali e Diritto di Veduta: Una Tettoia nel Mirino del Tribunale
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una controversia in materia di distanze legali tra proprietà confinanti, con particolare riferimento alla tutela del diritto di veduta. La vicenda trae origine dalla costruzione di una tettoia rigida da parte del proprietario di un immobile, lamentata dal proprietario dell'unità immobiliare sovrastante, in quanto ritenuta lesiva del proprio diritto di veduta in appiombo e realizzata in violazione delle distanze previste dal codice civile.
L'attore, proprietario dell'appartamento al piano superiore, ha adito il Tribunale chiedendo la rimozione della tettoia, asserendo che la stessa, realizzata a ridosso del suo balcone, violasse le distanze legali e pregiudicasse il suo diritto di veduta, oltre a costituire un potenziale accesso per terzi e a favorire condizioni igieniche precarie. Il convenuto, proprietario dell'appartamento sottostante, si è difeso eccependo l'inapplicabilità dell'art. 907 del codice civile, in quanto gli immobili in questione facenti parte di un unico condominio, e sostenendo di aver usucapito il diritto di mantenere la tettoia nella sua attuale conformazione.
Il Tribunale, esaminati i fatti e le prove prodotte, ha accolto la domanda dell'attore. Il giudice ha preliminarmente chiarito che la nozione di "costruzione", ai fini del rispetto delle distanze legali, comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, idoneo a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà. Nel caso di specie, la tettoia realizzata dal convenuto, stabilmente ancorata al suolo, è stata ritenuta assimilabile a una costruzione e potenzialmente idonea a ostacolare il diritto di veduta dell'attore.
Il Tribunale ha poi richiamato il principio secondo cui le norme sulle distanze tra costruzioni si applicano anche nei rapporti tra condomini, non derogando l'art. 1102 c.c. al disposto dell'art. 907 c.c. Pertanto, il proprietario di un singolo piano di un edificio condominiale ha il diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi alla costruzione di altro condomino che pregiudichi tale diritto.
Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che la tettoia realizzata dal convenuto non rispettava la distanza minima di tre metri dalla soglia del balcone dell'attore, violando così il suo diritto di veduta in appiombo. Di conseguenza, il convenuto è stato condannato alla rimozione della tettoia e al risarcimento del danno subito dall'attore, quantificato in via equitativa. Il Tribunale ha altresì condannato il convenuto al versamento di una somma di denaro all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto non aveva partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione obbligatoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.