TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 10109/2022 del 14-11-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità sanitaria, il paziente che agisce per il risarcimento del danno derivante da inadempimento di obbligazione di diligenza professionale sanitaria ha l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
In controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale; il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
In sede civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa, il giudice è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, secondo un criterio di “credibilità razionale” o “probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali.
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testo integrale
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sintesi e commento
Assenza di Responsabilità Medica per Danni Neurologici Congeniti: Prevalenza della Causa Genetica
Il Tribunale di Napoli si è pronunciato su una complessa vicenda di presunta responsabilità medica, originata da un parto gemellare prematuro. I genitori delle due gemelle, agendo anche in nome dei fratelli e dei nonni delle minori, avevano citato in giudizio diverse strutture sanitarie e professionisti, lamentando un ritardo nella predisposizione del parto cesareo che, a loro dire, aveva causato alle neonate un "ritardo psicomotorio con importante compromissione del linguaggio".
La tesi attorea si fondava sull'asserita sofferenza perinatale subita dalle gemelle al momento della nascita, ritenuta conseguenza di un'inadeguata gestione del parto. Le strutture sanitarie convenute si sono difese eccependo l'infondatezza della domanda e, in alcuni casi, chiamando in causa le proprie compagnie assicurative.
Il Tribunale, al fine di accertare le cause del danno lamentato, ha disposto una complessa consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Gli esperti nominati hanno ricostruito la vicenda clinica delle gemelle, evidenziando che le stesse erano nate premature, affette da una patologia genetica rara, caratterizzata da disabilità intellettiva e ritardo nello sviluppo psicomotorio.
I consulenti tecnici, dopo un'approfondita analisi della documentazione clinica e della letteratura scientifica, hanno concluso che il danno neurologico di cui soffrono le gemelle è riconducibile, "più probabilmente che non", alla grave patologia genetica di cui sono affette. In particolare, è stata riscontrata una variante genetica patogenetica, insorta "de novo" (cioè non presente nei genitori), associata al ritardo mentale dominante tipo 5.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni della CTU, ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria. Il giudice ha ritenuto che non fosse stato provato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato, prevalendo, invece, la causa genetica come fattore determinante delle patologie riscontrate nelle gemelle. Di conseguenza, sono state rigettate anche le domande di garanzia formulate nei confronti delle compagnie assicurative. Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico degli attori, soccombenti nel giudizio.
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