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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 10259/2022 del 17-11-2022

principi giuridici

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto, sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice; la possibilità, pur riconosciuta dal medesimo articolo, che il contraente possa far valere i diritti dell'assicurato è subordinata al consenso espresso di quest'ultimo, configurandosi altrimenti un'ipotesi di sostituzione processuale non consentita.

Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario; tale principio si applica anche nel caso di vendita forzata, in quanto l'acquisto da parte dell'aggiudicatario ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, senza che si estenda automaticamente al diritto all'indennizzo assicurativo.

In pendenza di un procedimento di esecuzione individuale, il debitore, nel caso in cui un suo diritto sia coinvolto, può esercitarlo facendolo valere in giudizio, qualora l'ufficio preposto all'amministrazione dei beni assoggettati all'esecuzione tralasci di farlo, determinandosi un fenomeno per cui la legittimazione a far valere in giudizio il diritto può essere espressa sia dal titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene sia, in caso di inerzia del primo, dal titolare del diritto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assicurazione Condominiale: Legittimazione del Singolo Condomino all'Indennizzo in Caso di Danni


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a un incendio che ha danneggiato un immobile facente parte di un condominio, assicurato con una polizza stipulata dall'amministratore. La controversia nasce dal rifiuto della compagnia assicurativa di indennizzare il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata, innescando un contenzioso che coinvolge la compagnia stessa, il condominio e il singolo condomino.
Il proprietario dell'immobile danneggiato cita in giudizio sia la compagnia di assicurazione che il condominio, sostenendo di avere diritto all'indennizzo assicurativo in quanto titolare dell'interesse assicurato, nonostante l'immobile fosse gravato da un pignoramento. L'attore lamenta, inoltre, che la compagnia abbia liquidato i danni ad altri condomini, ma non a lui, e contesta la quantificazione dei danni effettuata dal perito incaricato dal condominio. In via subordinata, chiede di surrogarsi al condominio per ottenere l'indennizzo o, in ultima istanza, di essere risarcito dal condominio per la mancata attivazione della polizza o per l'indebita ritenzione di somme eventualmente versate dalla compagnia.
La compagnia assicurativa contesta la legittimazione del condomino ad agire, sostenendo che, in base alle condizioni di polizza, solo il condominio, in qualità di contraente, ha il diritto di esercitare le azioni derivanti dal contratto. Inoltre, eccepisce che l'immobile era sottoposto a pignoramento al momento del sinistro, con conseguente perdita di disponibilità da parte del debitore. Il condominio, dal canto suo, eccepisce la nullità dell'atto di citazione per genericità e contesta la legittimazione del condomino ad agire, ribadendo che i diritti nascenti dal contratto spettano al contraente.
Il giudice, nel dirimere la controversia, ha riconosciuto la legittimazione attiva del condomino ad agire, in quanto titolare dell'interesse assicurato, richiamando l'articolo 1891 del codice civile, che disciplina l'assicurazione per conto di chi spetta. Il giudice ha qualificato la polizza stipulata dal condominio come un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, in cui il condominio agisce come contraente e i singoli condomini come assicurati, titolari dell'interesse esposto al rischio.
Il tribunale ha evidenziato che il diritto all'indennizzo spetta a chi era proprietario del bene al momento del sinistro, e che tale diritto non si trasferisce automaticamente con la vendita forzata dell'immobile. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il condomino, pur avendo perso la disponibilità dell'immobile a causa del pignoramento, conservasse il diritto all'indennizzo per i danni subiti.
Tuttavia, il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento per la perdita di valore dell'immobile, in quanto la polizza copriva solo i danni materiali. Accogliendo parzialmente la domanda, il tribunale ha condannato la compagnia assicurativa a versare al condomino l'importo corrispondente alla stima dei danni materiali, rivalutato e maggiorato degli interessi legali.
Infine, il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda del condominio nei confronti della compagnia assicurativa e ha rigettato la domanda riconvenzionale di quest'ultima nei confronti del condominio, compensando le spese di lite tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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