TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 10466/2022 del 23-11-2022
principi giuridici
L'interruzione o il disservizio della linea telefonica integra inadempimento contrattuale del fornitore, gravando su quest'ultimo l'obbligo di fornire il servizio in via continuativa e di garantirne il ripristino tempestivo in caso di guasti.
Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il danneggiato è tenuto ad allegare l'inadempimento e a dimostrare l'evento di danno ed il nesso di causalità, mentre il debitore deve provare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno o la sua mancanza di colpa.
La liquidazione equitativa del danno presuppone la certezza dell'esistenza ontologica del danno stesso e l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provarne il preciso ammontare, non potendo supplire al difetto di allegazione e prova da parte del danneggiato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Disservizi Telefonici e Onere Probatorio del Danno da Inadempimento Contrattuale
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'inadempimento di un contratto di fornitura di servizi telefonici. Un titolare di una struttura ricettiva ha citato in giudizio una società di telecomunicazioni, lamentando gravi disservizi alla linea telefonica e alla connessione internet durante la stagione turistica. L'attore ha sostenuto che tali disservizi avevano causato notevoli disagi ai clienti, impedendo l'utilizzo del servizio POS e compromettendo le comunicazioni.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta, ha esaminato il merito della causa. Il giudice ha accertato l'inadempimento contrattuale della società di telecomunicazioni, basandosi su una dichiarazione scritta dell'agente di zona della stessa società, che confermava i disservizi lamentati, e sulle testimonianze di alcuni clienti della struttura ricettiva. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che la società non aveva diritto a ricevere il pagamento delle fatture relative al periodo in cui si erano verificati i disservizi.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore. Il giudice ha evidenziato che, sebbene l'inadempimento contrattuale fosse stato accertato, l'attore non aveva fornito una prova sufficiente del danno subito. In particolare, non erano stati dimostrati un reale ed effettivo pregiudizio patrimoniale, come una diminuzione del fatturato o una perdita di opportunità di guadagno, né un danno non patrimoniale concretamente quantificabile. Il Tribunale ha sottolineato che la mera descrizione dei disservizi e la generica lamentela di un danno patrimoniale non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio richiesto in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. La liquidazione equitativa del danno, inoltre, non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del danneggiato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.