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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 10501/2022 del 24-11-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il mancato rispetto del termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza all'opposto determina l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio, senza possibilità di sanatoria, neppure a seguito della costituzione della controparte.

L'irregolare o l'omesso svolgimento della fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione, per omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva, determina l'improponibilità dell'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità dell'Opposizione all'Esecuzione per Mancata Notifica del Ricorso: Rilevanza della Fase Sommaria e Termini Perentori


La pronuncia in esame affronta un'opposizione all'esecuzione promossa a seguito di un pignoramento presso terzi. La vicenda trae origine da un precedente giudizio conclusosi con una sentenza favorevole al creditore. L'opponente contestava l'esistenza del diritto di credito, adducendo la mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto, chiedendo la sospensione del procedimento esecutivo.
Nella fase iniziale del procedimento di opposizione, il creditore eccepiva l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (G.E.), chiedendo l'estinzione del procedimento di opposizione. Il G.E. sospendeva l'esecuzione, assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale è stato chiamato a valutare, in via preliminare, l'eccezione di estinzione dell'opposizione per omessa notifica del ricorso nel termine perentorio fissato dal G.E.. Il Tribunale ha chiarito che la decisione implicita di rigetto dell'eccezione di improcedibilità contenuta nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal G.E. nella fase cautelare, non preclude al giudice del merito di valutare nuovamente la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità dell'opposizione, con particolare riferimento al rispetto dei termini di decadenza riferibili alla fase endoesecutiva.
Il Tribunale ha sottolineato che l'irregolare o l'omesso svolgimento della fase sommaria ha ripercussioni anche nel successivo giudizio di merito, trattandosi di fase necessaria ed inderogabile. Nel caso specifico, è risultato pacifico che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza non erano mai stati notificati al creditore.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, senza possibilità di sanatoria, anche a seguito della costituzione di controparte.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, evidenziando l'importanza del rispetto dei termini perentori nella fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione e la rilevanza di tale fase ai fini della successiva fase di merito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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