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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 11270/2022 del 20-12-2022

principi giuridici

Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati alle proprietà esclusive dei condomini derivanti da vizi costruttivi delle parti comuni, salva la rivalsa nei confronti del costruttore.

Il risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità aquiliana, in quanto debito di valore, va liquidato con riferimento al momento della decisione, maggiorato degli interessi compensativi calcolati sulla somma originaria devalutata alla data dell'illecito e poi rivalutata annualmente fino alla data della pubblicazione della sentenza.

La domanda di risarcimento del danno, avendo ad oggetto un diritto eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto; in difetto, la domanda è inammissibile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Condominio per Danni Derivanti da Vizi Costruttivi


La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità di un condominio per i danni subiti da un'unità immobiliare di proprietà esclusiva, a causa di vizi costruttivi originari dell'edificio. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una condomina che lamentava la presenza di un diffuso quadro fessurativo nel proprio appartamento, riconducibile a problematiche strutturali dell'intero fabbricato, in particolare alla mancanza di una trave di bordo in corrispondenza di un aggetto.
La proprietaria dell'immobile ha citato in giudizio il condominio, chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni e al risarcimento dei danni subiti. Il condominio si è difeso contestando la propria responsabilità, adducendo la responsabilità del costruttore dell'edificio e chiedendo, in subordine, la chiamata in causa di quest'ultimo.
Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'articolo 2051 del codice civile. In tale contesto, il giudice ha ricordato che la responsabilità del custode ha carattere oggettivo e che, per la sua configurazione, è sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Il Tribunale ha evidenziato che l'eventuale responsabilità del costruttore, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, ha natura diversa dall'azione promossa nei confronti del condominio quale custode del bene da cui derivano i danni. Il vizio di costruzione, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche espletate, che i danni all'immobile dell'attrice erano riconducibili ad anomalie edificative dell'intero fabbricato, in particolare alla mancanza di una trave di bordo. Pertanto, ha ritenuto sussistente la responsabilità del condominio per i danni provocati alla proprietà dell'attrice, condannandolo al risarcimento dei danni, quantificati sulla base della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il risarcimento del danno è stato determinato all'attualità, tenendo conto dei costi necessari per la rimessione in pristino dell'immobile, escludendo le opere di natura condominiale. Infine, il giudice ha condannato il condominio al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza e di accertamento tecnico preventivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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