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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 1799/2022 del 30-05-2022

principi giuridici

L'incompatibilità tra l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali e la rendita ### ai sensi dell'art. 1, comma 43, legge 335/1995, sussiste unicamente in presenza di una completa sovrapponibilità delle patologie che hanno determinato il riconoscimento delle rispettive prestazioni.

La coesistenza di un riconoscimento di invalidità civile e di una rendita ### è ammissibile qualora le infermità non dipendano dal medesimo evento o causa, né sussista un rapporto di aggravamento o interdipendenza tra le patologie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cumulabilità tra Assegno di Invalidità Civile e Rendita INAIL: Necessaria Assenza di Sovrapposizione delle Patologie


La pronuncia in commento affronta la complessa questione della cumulabilità tra l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili e la rendita erogata dall'### a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Il caso trae origine dal diniego dell'### di corrispondere l'assegno di invalidità civile, precedentemente riconosciuto in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP), motivato dall'incompatibilità con una rendita ### percepita dalla ricorrente fin dal 1975.
La ricorrente contestava tale decisione, sostenendo la diversità delle patologie che avevano dato origine ai due benefici economici. In particolare, evidenziava come l'invalidità civile fosse stata riconosciuta per patologie differenti rispetto a quelle che avevano determinato la concessione della rendita ###, ovvero una polineuropatia con deficit motorio agli arti inferiori.
Il Tribunale, accogliendo le argomentazioni della ricorrente, ha fondato la propria decisione sul principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'incompatibilità tra le prestazioni economiche si verifica solo in presenza di una "completa sovrapponibilità" delle invalidità. Tale principio trova fondamento nell'articolo 1, comma 43, della legge 335/1995, che disciplina l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, di invalidità e degli assegni di invalidità liquidati a seguito di infortuni sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'### o dall'###
Nel caso di specie, il Giudice ha valorizzato la relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), il quale aveva escluso la sovrapponibilità, anche parziale, tra le patologie che avevano determinato il riconoscimento dell'invalidità civile (problemi alla colonna, cardiopatia ischemica, broncopneumopatia cronica ostruttiva e diabete mellito) e la polineuropatia di origine professionale. Il CTU ha evidenziato le differenze cliniche tra le due condizioni, sottolineando come la neuropatia tossica, alla base della rendita ###, si manifesti con sintomi diversi rispetto alle complicanze neurovascolari del diabete, una delle patologie alla base del riconoscimento dell'invalidità civile.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire sia l'assegno di invalidità civile che la rendita ###, condannando l'### al pagamento dei ratei arretrati dell'assegno di invalidità e l'### al ripristino e al pagamento della rendita dal giorno della sospensione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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