TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2641/2022 del 10-05-2022
principi giuridici
Nelle procedure di mobilità del personale docente, grava sull'amministrazione scolastica l'onere di provare che i posti residuati, indicati dal docente richiedente il trasferimento, siano stati assegnati a candidati titolari di precedenza o con punteggio superiore, non potendosi limitare ad allegazioni generiche.
Il docente assunto a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 ha diritto, nell'ambito della fase D delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, all'assegnazione presso una sede scolastica rientrante tra le preferenze espresse nella domanda, qualora sussista la disponibilità di posti negli ambiti territoriali indicati, secondo il punteggio attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito un punteggio inferiore.
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testo integrale
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sintesi e commento
Mobilità del Personale Scolastico e Diritto al Trasferimento: Una Questione di Punteggio e Disponibilità di Posti
La sentenza in commento affronta il tema della mobilità del personale docente, nello specifico il diritto di una docente assunta a tempo indeterminato di ottenere il trasferimento in una sede scolastica più vicina alla propria abitazione e al proprio nucleo familiare.
La ricorrente, assunta in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzione previsto dalla legge n. 107/2015, aveva partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, indicando diverse preferenze territoriali nella provincia di ###. Nonostante l'attribuzione di un punteggio specifico e la sussistenza di posti vacanti negli ambiti territoriali indicati, la docente non aveva ottenuto il trasferimento richiesto.
La ricorrente ha quindi adito il Tribunale, lamentando l'illegittimità del diniego di trasferimento, sostenendo che, in presenza di posti disponibili e in assenza di elementi ostativi, il trasferimento avrebbe dovuto essere accordato.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le ragioni della docente. Il giudice ha evidenziato che la normativa di riferimento prevede una precisa scansione delle operazioni di mobilità, basata sul rispetto di fasi successive e sull'attribuzione di un punteggio ai docenti. Nell'ambito di ciascuna fase, la mobilità deve avvenire tenendo conto delle preferenze territoriali espresse dai docenti e, a parità di condizioni, del punteggio più alto conseguito.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che, all'esito delle procedure di mobilità, sussistevano numerosi posti vacanti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente come preferenziali. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto che la docente avesse diritto ad ottenere l'assegnazione presso una di tali sedi, in quanto in possesso dei requisiti richiesti e in assenza di elementi che potessero legittimamente giustificare il diniego.
Il Tribunale ha sottolineato che gravava sull'amministrazione resistente l'onere di provare di aver correttamente operato nella procedura di mobilità, dimostrando che i posti residuati erano stati assegnati a docenti con precedenze o punteggi superiori a quelli della ricorrente. Tuttavia, il ### non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a contestazioni generiche.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il diritto della ricorrente alla rivalutazione della domanda di mobilità presentata, ordinando al ### di porre in essere tutti gli atti necessari per la riassegnazione della sede di servizio, tenendo conto del punteggio attribuito alla docente e delle preferenze territoriali espresse.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.