TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2722/2022 del 17-03-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità professionale medica, grava sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito, mentre è onere del medico provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
In tema di responsabilità professionale medica, l'omessa allegazione e prova da parte del paziente dell'essersi recato presso la struttura sanitaria per la rimozione di un dispositivo medico nei termini indicati e del rifiuto della struttura di procedere alla rimozione, preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria fondata sulla negligenza dei sanitari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Omessa Rimozione di Palloncino Intragastrico e Responsabilità Medica: L'Importanza della Prova dell'Inadempimento
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli ha affrontato un caso di presunta responsabilità professionale medica derivante da un intervento di posizionamento di un palloncino intragastrico per il trattamento dell'obesità. Il paziente, dopo aver subito l'intervento presso una struttura sanitaria, era stato successivamente operato d'urgenza a causa di una occlusione intestinale causata dal dispositivo. L'attore sosteneva che la struttura e i medici avessero agito con negligenza, omettendo di rimuovere il palloncino entro il termine di sei mesi e insufflandolo oltre i limiti di capienza, causando così la rottura e le conseguenti complicanze.
La struttura sanitaria convenuta si è difesa eccependo di aver fornito al paziente adeguate istruzioni post-operatorie, inclusa la necessità di controlli ambulatoriali e la successiva rimozione del dispositivo. Tuttavia, il paziente non si era presentato ai controlli prescritti, impedendo così ai sanitari di monitorare la situazione e programmare la rimozione del palloncino.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha rigettato la domanda risarcitoria del paziente. Il giudice ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, in cui il paziente deve provare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito. Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato che il paziente non aveva fornito alcuna prova di essersi presentato alla struttura per la rimozione del palloncino entro i termini prescritti, né che i sanitari si fossero rifiutati di procedere alla rimozione. L'assenza di documentazione relativa ai controlli ambulatoriali successivi all'intervento ha ulteriormente indebolito la posizione del paziente.
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, il quale aveva evidenziato che un profilo di responsabilità della struttura sarebbe stato ravvisabile solo qualora il ritardo nella rimozione fosse stato causato da negligenza dei sanitari, nonostante le richieste del paziente. In mancanza di tale prova, la domanda è stata rigettata. Le spese legali e di CTU sono state poste a carico del paziente soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.