TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 2728/2022 del 17-03-2022
principi giuridici
In materia di oneri condominiali maturati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 67, comma 2, disp. att. c.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 220/2012, non sussiste solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario, rispondendo ciascuno per le obbligazioni di propria competenza, il primo per gli oneri di natura straordinaria e il secondo per quelli relativi alla gestione ordinaria.
L'approvazione di un bilancio condominiale che includa debiti pregressi di un singolo condomino non costituisce, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, un nuovo fatto costitutivo del credito né un riconoscimento implicito del debito idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Oneri Condominiali: Prescrizione e Solidarietà tra Nudo Proprietario e Usufruttuario
La pronuncia in commento affronta una controversia relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una condomina per il mancato pagamento di oneri condominiali. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto da un condominio per il recupero di somme dovute da una proprietaria di un appartamento e di alcuni box. L'ingiunta si opponeva al decreto, eccependo, in sintesi, il difetto di legittimazione passiva per gli oneri maturati prima del consolidamento della piena proprietà (a seguito della morte dell'usufruttuario), la prescrizione di alcuni oneri condominiali e l'infondatezza della pretesa creditoria per discordanze tra estratti conto e riparti.
Il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto tempestiva l'opposizione. Nel merito, ha ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore (il condominio, nel caso di specie) provare l'esistenza del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito stesso. La prova del credito del condominio è integrata dalle delibere di approvazione dei bilanci e dei relativi riparti.
Il giudice ha accolto parzialmente l'opposizione. Ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per gli oneri maturati prima del consolidamento della piena proprietà, richiamando il principio secondo cui, anteriormente alla modifica dell'art. 67 disp. att. c.c. (avvenuta con la legge n. 220/2012), in assenza di una norma che prevedesse la solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario, quest'ultimo era tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre il nudo proprietario era responsabile solo per le spese straordinarie.
Il Tribunale ha poi esaminato l'eccezione di prescrizione. Ha ricordato che il termine di prescrizione per i contributi condominiali è quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.) e decorre dalla data della delibera di approvazione del rendiconto e del relativo riparto. In applicazione di tale principio, il giudice ha ritenuto prescritti gli oneri condominiali relativi ad annualità anteriori al quinquennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo, evidenziando che l'approvazione di un bilancio in cui siano inseriti debiti pregressi di un singolo condomino, in assenza di un sollecito di pagamento, non costituisce atto interruttivo della prescrizione.
Per la restante parte del credito, in assenza di impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci, l'opposizione è stata rigettata, non potendo essere rimessi in discussione i bilanci approvati. In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la condomina al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta, tenuto conto delle eccezioni accolte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.