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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2769/2022 del 12-05-2022

principi giuridici

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali.

In difetto di formale e differente imputazione, si presume che le somme erogate mensilmente dal datore di lavoro al lavoratore afferiscano alla retribuzione del mese corrente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Corretta Quantificazione del TFR e Valore Probatorio del CUD: Una Pronuncia Chiave


La sentenza in esame affronta una controversia nata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da un lavoratore per il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relativo a due distinti periodi di impiego presso la medesima società. Il fulcro della questione risiede nella contestazione, da parte della società opponente, dell'ammontare ingiunto e della validità probatoria della documentazione presentata dal lavoratore a supporto della propria pretesa.
La società, in particolare, eccepiva che l'importo del TFR fosse stato calcolato al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, e che somme a titolo di acconto fossero state già versate al lavoratore durante un successivo rapporto di lavoro, attraverso le buste paga. Contestava, inoltre, il valore probatorio del CUD (Certificazione Unica Dipendente) e dell'estratto contributivo ###, sostenendo che tali documenti non fossero sufficienti a provare l'effettiva debenza della somma richiesta.
Il giudice ha rigettato integralmente le argomentazioni della società. In primo luogo, ha stigmatizzato come pretestuose e dilatorie le contestazioni relative al valore probatorio del CUD e dell'estratto contributivo, sottolineando che il CUD è redatto dal datore di lavoro e che l'### aggiorna le posizioni contributive dei lavoratori sulla base dei dati forniti dai datori stessi. Di conseguenza, tali documenti costituiscono una prova adeguata dell'esistenza del credito vantato dal lavoratore.
In secondo luogo, il giudice ha ribadito un principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. Ciò in quanto le ritenute fiscali ineriscono a un momento successivo all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive e si pongono in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice non ha il potere d'interferire.
Infine, il giudice ha ritenuto non provate le asserite erogazioni di acconti sul TFR durante il successivo rapporto di lavoro. Ha evidenziato che la società non aveva fornito alcuna prova che le somme versate al lavoratore a titolo di stipendio fossero imputabili al pagamento del TFR pregresso, né nelle buste paga né nelle causali dei versamenti bancari era presente alcuna annotazione in tal senso. Inoltre, la variabilità degli importi mensilmente erogati contrastava con la tesi del pagamento rateale, che di solito avviene con il versamento cadenzato di somme uguali.
Per questi motivi, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società al pagamento delle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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