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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 2919/2022 del 24-03-2022

principi giuridici

Nel pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, il terzo pignorato è tenuto ad eseguire l'ordine di pagamento diretto al concessionario della riscossione, senza poter valutare la legittimazione del creditore ad agire esecutivamente nei confronti del debitore indicato nell'atto di pignoramento.

Le contestazioni relative all'illegittimità del pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis o per impignorabilità dei beni, devono essere proposte nei confronti dell'Agente della riscossione, nelle forme delle opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., fatte salve le limitazioni e le modalità previste dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 29 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pignoramento presso terzi: legittimità dell'operato della banca e onere di contestazione


La pronuncia in commento trae origine da una vicenda in cui un soggetto, titolare di un conto corrente bancario, ha citato in giudizio una banca lamentando il blocco del proprio conto a seguito di un pignoramento presso terzi. L'attore sosteneva che il pignoramento fosse illegittimo in quanto il destinatario della procedura esecutiva era una società di cui egli era amministratore, e non la sua persona fisica. Lamentava, inoltre, che le somme presenti sul conto corrente provenivano da una pensione di invalidità, e quindi impignorabili.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attore. I giudici hanno evidenziato che dall'atto di pignoramento, notificato alla banca in qualità di terzo pignorato, risultava chiaramente che il debitore esecutato era l'attore, identificato con nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza. La circostanza che nell'atto fosse specificata la sua qualità di amministratore della società non implicava che il debitore fosse la società stessa.
Il Tribunale ha sottolineato che la banca, in quanto terzo pignorato, era obbligata ad eseguire l'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento, senza poter sindacare la legittimità della pretesa creditoria o la correttezza dell'individuazione del debitore. Eventuali contestazioni in merito all'esistenza del debito o all'impignorabilità delle somme dovevano essere sollevate nei confronti del creditore procedente, nelle forme previste dal codice di procedura civile per l'opposizione all'esecuzione.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la condotta della banca, consistente nel blocco del conto e nel successivo versamento delle somme al creditore, fosse pienamente legittima e non potesse configurare alcun illecito, contrattuale o extracontrattuale. La banca aveva agito in adempimento di un obbligo di legge, senza poter valutare la fondatezza delle ragioni del creditore o la situazione personale del debitore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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