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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3001/2022 del 25-03-2022

principi giuridici

Nel contratto di pacchetto turistico, l'inadempimento del tour operator, consistente nella mancata garanzia di adeguate condizioni igienico-sanitarie della struttura ricettiva, comprovato dal ritrovamento di elementi estranei negli alimenti e dalla conseguente chiusura della cucina da parte delle autorità competenti, legittima il viaggiatore al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso quale disagio psico-fisico derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata.

La prova del danno non patrimoniale da vacanza rovinata può essere fornita dal viaggiatore mediante la dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, desumendosi gli stati psichici alterati dalla mancata o inesatta realizzazione della concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.

In tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata, gli interessi legali sul credito risarcitorio, quale debito di valore, decorrono dal fatto illecito, calcolati non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sull'importo originario rivalutato annualmente secondo gli indici ### relativi al costo della vita. Sulla somma liquidata all'attualità decorrono gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Tour Operator per Inadempimento Contrattuale e Danno da Vacanza Rovinata


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un pacchetto turistico, in cui alcuni viaggiatori lamentavano disservizi durante il soggiorno, in particolare la chiusura delle cucine della struttura alberghiera a seguito di un intervento delle autorità sanitarie. I viaggiatori avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In primo grado, il Giudice di ### aveva rigettato la domanda. Gli attori hanno quindi proposto appello, contestando l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure e la mancata considerazione dei disagi subiti a causa dell'inadempimento contrattuale del tour operator.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente l'appello. I giudici hanno ritenuto provato l'inadempimento del tour operator, consistente nella chiusura delle cucine per motivi igienico-sanitari, circostanza documentata da un articolo di giornale e non contestata dalla società convenuta. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quantificandolo equitativamente in considerazione del costo del viaggio e della durata dei disagi subiti. Il Tribunale ha sottolineato che i disagi patiti dagli appellanti non potevano qualificarsi minimi, tenuto conto della chiusura delle cucine del villaggio per alcuni giorni e della conseguente necessità di recarsi presso altra struttura per consumare i pasti, circostanza che aveva determinato un ragionevole stato di apprensione e di stress.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo che i viaggiatori avessero comunque usufruito delle prestazioni turistiche per tutta la durata della vacanza, seppur con disagi. Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo la restante parte a carico del tour operator, in ragione della parziale soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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