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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3030/2022 del 25-03-2022

principi giuridici

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza non costituisce eccezione in senso proprio, ma mera difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, e, pertanto, è deducibile per la prima volta anche in appello.

In materia di assicurazione per danni a fabbricati, qualora la polizza escluda espressamente i danni derivanti da occlusione di pluviali e grondaie, l'assicuratore non è tenuto a indennizzare i danni causati da infiltrazioni derivanti dall'occlusione delle tubazioni condominiali di scarico delle acque bianche.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Infiltrazioni da Occlusione di Tubature Condominiali: Limiti all'Operatività della Polizza Assicurativa


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta un caso di infiltrazioni d'acqua in un appartamento privato, derivanti dall'occlusione di una tubatura condominiale adibita allo scarico delle acque bianche. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa dal proprietario dell'immobile danneggiato nei confronti del condominio, ritenuto responsabile in quanto custode delle parti comuni dell'edificio. Il condominio, a sua volta, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, invocando la polizza stipulata per la copertura di eventuali danni derivanti da responsabilità civile.
Il giudice di primo grado aveva accolto sia la domanda principale, condannando il condominio al risarcimento dei danni, sia la domanda di manleva, condannando la compagnia assicurativa a rifondere il proprietario dell'immobile danneggiato. Tale decisione si basava sull'accertamento della natura condominiale della tubatura malfunzionante e sulla ritenuta operatività della polizza assicurativa, considerando la rottura della condotta come evento accidentale rientrante nelle condizioni contrattuali.
La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza, contestando la tardività dell'eccezione di inoperatività della polizza e sostenendo che la causa delle infiltrazioni fosse l'occlusione della tubatura, evento espressamente escluso dalla copertura assicurativa. Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato parzialmente la decisione di primo grado.
I giudici hanno preliminarmente chiarito che l'eccezione di inoperatività della polizza non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa volta a contestare il fondamento della domanda, e pertanto può essere sollevata anche in appello. Nel merito, il Tribunale ha rilevato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle testimonianze raccolte, che le infiltrazioni erano state causate dall'occlusione della tubatura condominiale.
Esaminando il contratto di assicurazione, il Tribunale ha evidenziato come la polizza escludesse espressamente i danni derivanti da occlusione degli impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane. Di conseguenza, la compagnia assicurativa non poteva essere ritenuta responsabile per i danni subiti dal proprietario dell'immobile.
Pertanto, il Tribunale ha accolto l'appello della compagnia assicurativa, riformando la sentenza di primo grado e condannando il solo condominio al risarcimento dei danni. La pronuncia sottolinea l'importanza di una precisa analisi delle condizioni contrattuali delle polizze assicurative, al fine di valutare l'effettiva operatività della copertura in relazione alla specifica causa del danno.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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