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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3108/2022 del 28-03-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, il condominio creditore assolve l'onere probatorio gravante su di esso mediante la produzione del verbale assembleare di approvazione delle spese e della relativa ripartizione, costituente titolo sufficiente del credito azionato.

La delibera condominiale di approvazione del rendiconto, non impugnata nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., diviene definitiva ed obbligatoria per tutti i condomini, costituendo idoneo titolo del credito complessivo nei confronti del singolo partecipante, pur non integrando un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo, con la conseguenza che l'onere delle spese processuali, incluse quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere probatorio in materia condominiale: validità del decreto ingiuntivo e ripartizione delle spese


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da un condominio avverso un professionista, in relazione a presunti crediti maturati per l'attività di amministratore svolta in precedenza. Il condominio contestava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, eccependo l'infondatezza delle pretese creditorie.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice ha richiamato i principi generali in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ribadendo che, pur invertendosi formalmente le posizioni processuali, il creditore opposto (convenuto in opposizione) conserva la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, è gravato dall'onere di provare l'esistenza del credito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato che, in materia di spese condominiali, il condominio assolve il proprio onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, unitamente alla documentazione giustificativa. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, dunque, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima la concessione del decreto ingiuntivo, nonché la condanna del condomino moroso al pagamento delle somme dovute.
Il Giudice ha precisato che l'ambito del giudizio di opposizione è limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. L'opposizione può essere accolta solo qualora la delibera condominiale abbia perso efficacia, ad esempio, per effetto della sospensione della sua esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione o per annullamento della delibera stessa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la delibera di approvazione del bilancio non era stata impugnata nei termini di legge, divenendo pertanto definitiva. La successiva delibera con cui i condomini approvavano un diverso rendiconto, emendando i crediti vantati dal precedente amministratore, non è stata ritenuta sufficiente ai fini probatori, non soddisfacendo l'onere probatorio gravante sull'opponente.
In definitiva, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando il condominio opponente al pagamento delle spese processuali, sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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