TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3232/2022 del 31-03-2022
principi giuridici
Nel giudizio di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione, redatto unilateralmente e in assenza di contraddittorio, non costituisce, di per sé, prova idonea a dimostrare l'effettivo esborso sostenuto per la riparazione del veicolo danneggiato, né è sufficiente per la determinazione del quantum debeatur, salvo che sia corroborato da ulteriori elementi probatori.
Il danno derivante dall'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per la riparazione, non configurandosi quale danno in re ipsa, deve essere allegato e provato dal soggetto che ne invoca il risarcimento, il quale è tenuto a dimostrare la perdita patrimoniale subita in conseguenza della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero la necessità di utilizzare il veicolo e l'impossibilità di disporre di altri mezzi.
La condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace, in quanto, non avendo svolto alcuna attività processuale, non ha sostenuto spese di cui possa richiedere il rimborso.
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, restando demandato all'amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo e di adottare i conseguenti provvedimenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mancanza di Prova del Danno Patrimoniale in Richiesta di Risarcimento per Sinistro Stradale
La pronuncia in esame trae origine da un appello avverso una sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale. La società attrice, proprietaria di un veicolo danneggiato, aveva citato in giudizio i proprietari del veicolo ritenuto responsabile e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti dal mezzo e del danno da fermo tecnico.
Il Tribunale, pur riconoscendo la dinamica del sinistro e la legittimazione attiva della società appellante, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, basandosi sull'assenza di prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale. In particolare, i giudici hanno evidenziato come la società non avesse fornito alcuna fattura quietanzata attestante le spese sostenute per la riparazione del veicolo, limitandosi a produrre un preventivo di spesa proveniente da uno studio legale. Tale preventivo, privo di contraddittorio e non confermato da altri elementi probatori, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l'effettivo esborso di denaro e, di conseguenza, la diminuzione patrimoniale subita.
Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta di risarcimento per il danno da fermo tecnico, sottolineando che tale voce di danno non può essere considerata "in re ipsa" e che la società non aveva fornito alcuna prova della mancata disponibilità di altri veicoli per lo svolgimento della propria attività, né aveva precisato la natura di tale attività e l'utilità del veicolo danneggiato per la stessa. In assenza di una dimostrazione concreta del danno subito, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, la domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata. Infine, il Tribunale ha condannato la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della compagnia assicurativa e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.