TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3344/2022 del 09-06-2022
principi giuridici
Nel giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c., il ricorso introduttivo è inammissibile qualora non contenga alcuna specificazione dei motivi di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ovvero rechi l'indicazione di motivi tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, è sufficiente la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge, senza che rilevino le condizioni economiche del soggetto richiedente.
Nel giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento Tecnico Preventivo e Diritto all'Indennità di Accompagnamento: la Centralità del Requisito Sanitario
La pronuncia in commento trae origine da un ricorso presentato da un soggetto che, dopo aver richiesto all'### il riconoscimento dell'invalidità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave, si è visto negare la prestazione. Il ricorrente ha quindi adito il Tribunale competente, avviando un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'articolo 445 bis del codice di procedura civile, volto a verificare le proprie condizioni di salute.
A seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU), il ricorrente ha manifestato dissenso rispetto alle conclusioni, in particolare in merito al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Ha quindi promosso un giudizio ordinario, motivando il dissenso con riferimento alle patologie sofferte, tra cui insufficienza renale cronica, cardiopatia ischemica e difficoltà nella deambulazione.
L'### si è costituita in giudizio eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le motivazioni addotte non costituivano una specifica contestazione delle valutazioni espresse dal CTU nella fase sommaria.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'### ritenendo tempestivo il ricorso e ammissibile la contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito, il giudice ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento.
La decisione si fonda sulla valutazione delle condizioni sanitarie del ricorrente, accertate da un secondo CTU nominato dal Tribunale. Quest'ultimo ha riscontrato la presenza di patologie tali da determinare un'invalidità del 100% e l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In particolare, il CTU ha evidenziato la necessità del trattamento dialitico per l'uremia cronica terminale, la cardiopatia ipertensiva e gli esiti delle fratture.
Il Tribunale ha sottolineato che, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, è sufficiente la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge, senza che sia necessario valutare le condizioni economiche del richiedente. La finalità del beneficio è infatti quella di favorire la permanenza del soggetto minorato nel proprio ambiente familiare, evitando il ricovero e l'emarginazione.
La sentenza ha precisato che il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. ha ad oggetto il solo requisito sanitario, lasciando impregiudicato l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, in caso di contestazione, in sede giudiziaria. Pertanto, la pronuncia del Tribunale si limita a dichiarare la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, senza esprimersi sulla spettanza della prestazione, che resta subordinata alla verifica degli altri requisiti previsti dalla legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.