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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3432/2022 del 05-04-2022

principi giuridici

In caso di sequestro di partecipazioni societarie, il curatore fallimentare è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari, anche in costanza di sequestro, qualora l'amministratore giudiziario non si sia attivato per convocare l'assemblea per deliberare l'azione sociale di responsabilità, ovvero si intenda esercitare l'azione dei creditori sociali.

In caso di sequestro dell'intera azienda, il curatore fallimentare è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari per gli atti di mala gestio compiuti prima del sequestro penale.

L'amministratore giudiziario non è un organo sociale, pertanto, è esclusa la legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità degli Amministratori e Sindaci di Società Fallita: Conflitti tra Sequestro Penale e Azioni Risarcitorie


La pronuncia in esame affronta un complesso caso di responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società dichiarata fallita, intrecciandosi con le problematiche derivanti da un precedente sequestro penale che aveva interessato sia le quote sociali che l'azienda stessa. La curatela fallimentare, agendo ai sensi dell'art. 146 della Legge Fallimentare, ha promosso un'azione di responsabilità sia sociale che dei creditori sociali, contestando ai convenuti una serie di condotte di mala gestio che avrebbero depauperato il patrimonio della società e leso gli interessi dei creditori.
Il Tribunale ha dovuto preliminarmente dirimere la questione della legittimazione del curatore fallimentare ad agire, in considerazione della preesistenza del sequestro penale. In particolare, si è discusso se la procedura di prevenzione antimafia prevalesse sulla procedura fallimentare e se l'azione di responsabilità spettasse unicamente all'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento penale.
I giudici hanno chiarito che, in caso di sequestro di partecipazioni sociali, le due procedure (fallimentare e penale) hanno oggetti diversi e non si sovrappongono. Pertanto, il curatore fallimentare è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari in carica prima del sequestro o durante il periodo in cui il sequestro riguardava solo le quote sociali. Diversamente, in caso di sequestro dell'intera azienda, la legittimazione del curatore è limitata agli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale.
Il Tribunale ha poi esaminato le condotte contestate agli amministratori e ai sindaci, accertando che, nel periodo antecedente al sequestro dell'intera azienda, gli organi sociali avevano omesso di approvare tempestivamente i bilanci, di rilevare la perdita integrale del capitale sociale e di adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 2447 e 2486 del codice civile. Tale inerzia aveva comportato un aggravamento del deficit patrimoniale della società.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci in carica nel periodo compreso tra il momento in cui si è verificata la perdita integrale del capitale sociale e la data in cui il sequestro penale ha investito l'intero compendio aziendale. Il danno è stato quantificato in via equitativa, adottando il criterio della "perdita patrimoniale incrementale".
Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore danno contestato per l'illegittimo collegamento abusivo alla piattaforma da parte di terzi, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che non sussistesse un nesso di causalità tra la condotta omissiva degli amministratori e il danno lamentato.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di manleva proposte da alcuni convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. In particolare, è stata rigettata la domanda di manleva di un convenuto, in quanto la polizza assicurativa non copriva la responsabilità derivante dall'attività di amministratore volontario. Sono state invece accolte le domande di manleva di altri convenuti, in quanto le polizze assicurative stipulate coprivano il rischio di responsabilità civile derivante dall'attività svolta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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