TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3438/2022 del 06-04-2022
principi giuridici
Nel contratto di compravendita, qualora la cosa venduta presenti difetti di qualità, il compratore decade dal diritto di garanzia ove non denunci i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.; tale termine decorre dal momento in cui il compratore acquisisce certezza obiettiva e completa dell'esistenza del vizio.
In tema di compravendita, l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., fondata sull'inadempimento colposo del venditore per omessa diligenza nel prevenire vizi della cosa, si estende a tutti i danni subiti dall'acquirente, inclusi quelli derivanti dalla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o dal lucro cessante per la mancata rivendita del bene.
Il danno non patrimoniale, risarcibile anche in favore delle persone giuridiche, si identifica con qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso il diritto all'immagine, il cui pregiudizio deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Risarcimento Danni per Fornitura di Merce Non Conforme
La pronuncia in esame affronta un caso di inadempimento contrattuale relativo alla fornitura di un lotto di camicie con caratteristiche difformi da quelle pattuite. Una società, operante nel settore della commercializzazione di abbigliamento, aveva commissionato ad un'altra impresa la produzione di camicie in puro cotone, destinate alla rivendita. Quest'ultima, a sua volta, aveva affidato la produzione ad una terza società.
A seguito della vendita, alcuni acquirenti avevano contestato la composizione dei capi, segnalando la presenza di materiale sintetico in percentuale significativa. Le analisi di laboratorio avevano confermato che le camicie erano composte solo in parte da cotone, contrariamente a quanto indicato nelle etichette e concordato tra le parti. La società committente, di conseguenza, aveva subito l'annullamento degli ordini da parte dei propri clienti e aveva agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.
Il giudice, nel valutare la vicenda, ha qualificato la fattispecie come inadempimento contrattuale, escludendo che si trattasse di vendita di "aliud pro alio" (consegna di una cosa completamente diversa da quella pattuita). Pur riconoscendo che i beni consegnati non corrispondevano a quelli pattuiti, ha rilevato che appartenevano comunque allo stesso genere merceologico.
Il Tribunale ha accertato la tempestività della denuncia dei vizi da parte dell'acquirente, ritenendo che il termine di decadenza decorresse dal momento in cui aveva acquisito certezza della composizione effettiva dei tessuti. Di conseguenza, ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita, condannando le due società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, consistenti nel danno emergente (prezzo pagato per le camicie) e nel lucro cessante (mancato guadagno derivante dalla rivendita).
Inoltre, il giudice ha riconosciuto un risarcimento per il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione della reputazione commerciale della società attrice, compromessa dalla commercializzazione di prodotti non conformi alle caratteristiche dichiarate. Tale danno è stato liquidato in via equitativa, tenendo conto del pregiudizio subito dall'immagine dell'azienda.
La sentenza ha quindi statuito la responsabilità contrattuale della società che aveva venduto le camicie e la responsabilità extracontrattuale della società produttrice, condannandole in solido al risarcimento dei danni complessivamente quantificati.
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