TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3591/2022 del 08-04-2022
principi giuridici
In tema di condominio, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea si assolve con l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, senza necessità di allegare all'avviso anche i singoli importi dei preventivi, restando onere del condomino attivarsi per visionare la documentazione presso l'amministratore.
In materia di condominio, la mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni, determina l'annullabilità della delibera assembleare che approva l'esecuzione di tali opere.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Delibera Condominiale: Necessaria la Costituzione del Fondo Speciale per Lavori Straordinari
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una controversia relativa all'impugnazione di una delibera assembleare condominiale, focalizzandosi in particolare sull'obbligo di costituzione di un fondo speciale per lavori di manutenzione straordinaria.
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di un condomino, delle delibere assembleari con cui erano stati approvati i preventivi di spesa per interventi su un terrazzo di proprietà esclusiva e per l'impianto fognario condominiale. L'attore lamentava, tra l'altro, la mancata allegazione dei preventivi all'avviso di convocazione, la contraddizione tra l'ordine del giorno e quanto deliberato, e soprattutto la violazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice Civile, per non aver costituito il fondo spese obbligatorio per lavori straordinari.
Il condominio convenuto si difendeva sostenendo la regolarità della convocazione, l'avvenuta discussione dei preventivi in precedenti assemblee, e contestando la fondatezza delle censure mosse.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e ripercorso i principi generali in materia di nullità e annullabilità delle delibere condominiali, ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione.
Il giudice ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessario allegare all'avviso di convocazione i documenti relativi ai bilanci o preventivi, essendo sufficiente l'indicazione della materia su cui verterà la discussione. Spetta al condomino, se interessato, attivarsi per visionare la documentazione presso l'amministratore.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto il terzo motivo di impugnazione, relativo alla mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice Civile. Il giudice ha sottolineato come tale norma imponga all'assemblea condominiale di costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria o delle innovazioni, al fine di tutelare l'interesse dei singoli condomini e scongiurare il rischio di dover garantire, in caso di morosità altrui, il pagamento ai terzi creditori.
Il Tribunale ha evidenziato che la mancata previsione del fondo speciale rende invalida la delibera, a meno che i lavori siano già stati completamente eseguiti e la spesa sia già stata sostenuta e approvata in consuntivo. Nel caso di specie, non essendo stato costituito alcun fondo spese, e non avendo il condominio allegato di aver già provveduto al pagamento dei lavori, il Tribunale ha annullato le delibere impugnate.
Infine, il Tribunale ha condannato il condominio al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato, per non aver partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.