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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 4007/2022 del 26-04-2022

principi giuridici

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà non meramente locale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità parziale del marchio successivamente registrato da terzi, limitatamente alla parte coincidente con il preuso, per difetto del requisito della novità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 30 del 2005.

La condotta di chi, dopo aver ricevuto una diffida per l'utilizzo di un marchio di fatto altrui, depositi domanda di registrazione di un marchio identico o simile, è qualificabile come atto di concorrenza sleale confusoria e contraria ai principi di correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c., integrando altresì una domanda di registrazione di marchio effettuata in mala fede ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2005.

Il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto fondamentale, quale il diritto al nome, non sussiste in re ipsa, richiedendosi la prova del danno-conseguenza derivante in via diretta e immediata dal fatto lesivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela del Marchio di Fatto e Concorrenza Sleale: Un Caso di Utilizzo Illegittimo di Denominazione Simile


Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda riguardante la violazione di un marchio di fatto e la concorrenza sleale tra due realtà operanti nel settore della danza. La parte attrice, un'associazione di danza, ha citato in giudizio un'altra scuola di danza e il suo legale rappresentante, contestando l'utilizzo di una denominazione e di un acronimo ritenuti confondibili con il proprio marchio, noto a livello nazionale e internazionale.
Nel dettaglio, l'associazione attrice, attiva da diversi anni e titolare di un marchio di fatto, lamentava che la convenuta avesse iniziato a utilizzare una denominazione simile, comprensiva di un acronimo quasi identico, creando confusione tra il pubblico e sviando la clientela. A seguito di una diffida rimasta senza esito, la convenuta aveva addirittura provveduto a registrare un marchio contenente la denominazione contestata.
Il Tribunale, valutando le prove documentali prodotte dall'attrice e la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, ha ritenuto fondata la domanda. I giudici hanno accertato che l'associazione attrice era titolare di un marchio di fatto, caratterizzato da notorietà nazionale e sovranazionale, e che l'utilizzo della denominazione simile da parte della convenuta costituiva una violazione del diritto al nome e all'identità dell'attrice, nonché un atto di concorrenza sleale, sia per confusione che per violazione dei principi di correttezza professionale.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale del marchio registrato dalla convenuta, limitatamente alla parte coincidente con il marchio di fatto dell'attrice, ordinando la modifica del marchio e la pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale. È stato inoltre inibito alla convenuta l'utilizzo della denominazione contestata, con la previsione di una penale per ogni successiva violazione.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova del danno subito in conseguenza della condotta illecita della convenuta. In particolare, non era stato dimostrato lo sviamento di clientela o la perdita di guadagni derivanti dall'utilizzo illegittimo del marchio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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