TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 41/2022 del 30-08-2022
principi giuridici
Nel caso di sinistro stradale in cui sia coinvolto unicamente il veicolo del trasportato, quest'ultimo, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la conseguente necessità di chiamare in causa anche il responsabile del danno, identificato nel proprietario del veicolo.
La mancata collaborazione del danneggiato, consistente nel rifiuto immotivato di sottoporsi a visita medica in sede stragiudiziale, non determina l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione da parte del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso.
Il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, inteso quale danno patrimoniale, è risarcibile anche in favore di persona non occupata al momento del sinistro, in quanto tale condizione non esclude il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, inciderà sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, da liquidarsi in via equitativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Sinistro Stradale e Risarcimento del Danno al Terzo Trasportato: Profili di Responsabilità e Quantificazione
La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni conseguenti a un sinistro stradale nel quale un soggetto, trasportato a bordo di un veicolo, ha riportato gravi lesioni a seguito dell'urto del mezzo contro un muro. L'azione legale è stata promossa dal trasportato nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il fatto, per come ricostruito in sede processuale, vede il trasportato vittima di un incidente autonomo, causato dalla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente. A seguito dell'impatto, il trasportato ha subito lesioni personali significative, con conseguenti ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici.
La questione centrale del contendere ha riguardato l'individuazione dei soggetti responsabili e la quantificazione del danno risarcibile. In particolare, la compagnia assicurativa ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che l'azione promossa dall'attore avrebbe dovuto seguire le regole previste dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, applicabile solo in caso di coinvolgimento di più veicoli nel sinistro.
Il Tribunale ha rigettato tale eccezione, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale che estende l'applicazione dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni anche ai casi di sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo, qualora il danneggiato sia un terzo trasportato. In tali ipotesi, il trasportato può agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, chiamando in causa anche il responsabile civile, ovvero il proprietario del mezzo.
Il giudice ha inoltre esaminato la dinamica dell'incidente, accertando, sulla base delle prove testimoniali raccolte, che l'attore si trovava effettivamente a bordo del veicolo in qualità di trasportato e non alla guida, come invece ipotizzato dalla compagnia assicurativa.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale si è avvalso di una consulenza medico-legale, che ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'incidente e le lesioni riportate dal trasportato, quantificando il danno biologico permanente e temporaneo. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e personalizzando il risarcimento in considerazione delle specifiche conseguenze negative che le lesioni hanno avuto sulla sua vita di relazione.
Oltre al danno biologico, il Tribunale ha riconosciuto anche il danno da incapacità lavorativa generica, inteso come la riduzione della capacità del danneggiato di svolgere un'attività lavorativa, anche diversa da quella eventualmente svolta in precedenza. Tale danno è stato quantificato in via equitativa, tenendo conto della giovane età del danneggiato e applicando il criterio del triplo dell'assegno sociale.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con riferimento alla mancata presentazione dell'attore alla visita peritale disposta in fase stragiudiziale dalla compagnia assicurativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.