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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 4169/2022 del 28-04-2022

principi giuridici

Il condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per interventi urgenti di conservazione della cosa comune, ai sensi dell'art. 1134 c.c., qualora tali interventi, secondo un comune metro di valutazione, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune, o siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza della necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità, senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.

La rottura di una colonna fecale condominiale impone l'immediato intervento riparatore, configurandosi come intervento urgente ai sensi dell'art. 1134 c.c., in quanto il rilascio del materiale condotto è insalubre e il corretto smaltimento delle acque nere costituisce esigenza imprescindibile per gli utilizzatori della colonna.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione delle Responsabilità e Rimborso Spese per Danni da Infiltrazioni Condominiali


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a danni da infiltrazioni subiti da un immobile, presumibilmente causati da una perdita proveniente da una colonna fecale. La proprietaria dell'immobile danneggiato aveva citato in giudizio la proprietaria di un altro immobile, ritenendola responsabile dei danni. Quest'ultima, a sua volta, aveva chiamato in causa il Condominio, sostenendo che la colonna fecale fosse una parte comune dell'edificio e che, pertanto, la responsabilità dovesse ricadere sul Condominio stesso.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), ha accertato che le infiltrazioni erano effettivamente derivate dalla rottura della colonna fecale condominiale. Di conseguenza, ha escluso la responsabilità della proprietaria dell'immobile dal quale si presumeva provenissero le infiltrazioni, accogliendo la domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta nei confronti del Condominio.
Il Giudice ha quindi condannato il Condominio al risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria dell'immobile danneggiato, quantificati in una somma residua, tenuto conto di un precedente indennizzo assicurativo già percepito. È stata rigettata, invece, la domanda di risarcimento per lucro cessante, non essendo stato provato il nesso causale tra le infiltrazioni e la dedotta cessazione di un contratto di locazione.
Inoltre, il Tribunale ha esaminato la domanda riconvenzionale della proprietaria dell'immobile dal quale si presumeva provenissero le infiltrazioni, relativa al rimborso delle spese sostenute per la riparazione della colonna fecale condominiale. Richiamando consolidati principi giurisprudenziali in materia di spese urgenti sostenute dal singolo condomino, il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, l'intervento di riparazione fosse da considerarsi urgente, in quanto volto ad arrestare il fenomeno infiltrativo e a ripristinare la funzionalità della colonna fecale, garantendo il corretto smaltimento delle acque nere. Pertanto, ha condannato il Condominio al rimborso delle spese sostenute.
Infine, il Tribunale ha regolamentato le spese di lite, ponendole a carico dell'attrice, per quanto riguarda la domanda rigettata nei confronti della proprietaria dell'immobile dal quale si presumeva provenissero le infiltrazioni, e a carico del Condominio, per quanto riguarda le domande accolte nei suoi confronti. Anche le spese di CTU sono state ripartite tra l'attrice e il Condominio, in proporzione all'esito complessivo della lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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