blog dirittopratico

3.811.927
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 4798/2022 del 16-05-2022

principi giuridici

In materia di responsabilità extracontrattuale derivante da attività di costruzione di opere pubbliche, la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. sussiste tra il concedente, il concessionario e le imprese appaltatrici e subappaltatrici qualora, pur in presenza di una delega di attività, emerga una stretta collaborazione tra le figure coinvolte, sia in fase progettuale che esecutiva, tale da escludere la piena autonomia delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, e qualora le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali cui sia condannato l'assicurato in favore del terzo danneggiato rientrano nel massimale di polizza, mentre le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, anche oltre il massimale.

In tema di responsabilità civile, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un'associazione temporanea di imprese (ATI) deve essere rivolta a ciascuna delle imprese componenti l'ATI, e non alla sola impresa mandataria, salvo che la domanda sia proposta nei confronti della stazione appaltante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Crollo di Edificio e Responsabilità nella Realizzazione di Opere Pubbliche: Un Caso Napoletano


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato un complesso caso di risarcimento danni conseguente al crollo parziale di un edificio, evento che ha visto coinvolti diversi soggetti tra cui il Comune, la società concessionaria per la realizzazione di una linea metropolitana, le imprese appaltatrici e subappaltatrici, nonché le compagnie assicurative.
Il fatto trae origine dal crollo di una porzione di un fabbricato, causato, secondo quanto accertato, da errori nella realizzazione dei lavori per la costruzione di una stazione della metropolitana. Gli abitanti di un edificio adiacente, anch'esso danneggiato, hanno quindi citato in giudizio i soggetti ritenuti responsabili, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Nel corso del giudizio, i convenuti hanno sollevato eccezioni di carenza di legittimazione passiva, attribuendo la responsabilità dell'accaduto ad altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato tali eccezioni, richiamando il principio secondo cui la legittimazione passiva si fonda sull'attribuzione, da parte dell'attore, della titolarità dell'obbligo controverso al convenuto, indipendentemente dalla fondatezza della domanda.
Entrando nel merito, il Tribunale ha accertato la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica disposta nel corso di un procedimento penale connesso ai fatti di causa. Tale consulenza ha individuato la causa del crollo nella cattiva esecuzione di un giunto tra i diaframmi di contenimento del cantiere, difetto che ha compromesso la statica dell'edificio.
Il Tribunale ha quindi esaminato le posizioni dei diversi soggetti coinvolti, alla luce della complessa rete di rapporti contrattuali intercorrente tra il Comune, la società concessionaria, le imprese appaltatrici e subappaltatrici. Richiamando i principi in materia di appalto e subappalto, il Tribunale ha evidenziato come la responsabilità dei danni cagionati a terzi gravi, in via generale, sull'appaltatore, salvo il caso in cui l'evento sia riconducibile a specifiche direttive o ingerenze del committente, ovvero a vizi del progetto da quest'ultimo predisposto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato una stretta collaborazione tra il Comune, la società concessionaria e le imprese appaltatrici, sia in fase progettuale che esecutiva, tale da escludere la sussistenza di una piena autonomia delle imprese subappaltatrici. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come una variante al progetto originario, approvata anche dagli organi di vigilanza, avesse ridotto gli standard di sicurezza, venendo meno ai criteri di prudenza e diligenza.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come i soggetti coinvolti fossero a conoscenza delle criticità emerse in fase esecutiva, e come avessero deciso di proseguire i lavori nonostante i plurimi segnali d'allarme. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha affermato la responsabilità solidale di tutti i convenuti, ritenendo impossibile distinguere la posizione di ciascuno di essi, a fronte delle macroscopiche negligenze manifestate.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento per la perdita di disponibilità dell'immobile, quantificato nel valore locativo del bene per il periodo di forzato abbandono. Ha invece rigettato le domande relative al deprezzamento dell'immobile e al danno biologico, ritenendo non provata la sussistenza di tali pregiudizi. Tuttavia, ha riconosciuto un risarcimento per il danno non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla libera esplicazione delle abitudini quotidiane, diritti costituzionalmente garantiti.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. In particolare, ha accolto le domande di garanzia nei confronti delle compagnie le cui polizze coprivano i rischi connessi ai danni da cedimento e franamento del terreno, mentre ha rigettato le domande relative alle polizze a secondo rischio, risultando operante quella a primo rischio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24573 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.009 secondi in data 3 aprile 2026 (IUG:9O-80157D) - 5320 utenti online