TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 4798/2022 del 16-05-2022
principi giuridici
In materia di responsabilità extracontrattuale derivante da attività di costruzione di opere pubbliche, la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. sussiste tra il concedente, il concessionario e le imprese appaltatrici e subappaltatrici qualora, pur in presenza di una delega di attività, emerga una stretta collaborazione tra le figure coinvolte, sia in fase progettuale che esecutiva, tale da escludere la piena autonomia delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, e qualora le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali cui sia condannato l'assicurato in favore del terzo danneggiato rientrano nel massimale di polizza, mentre le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, anche oltre il massimale.
In tema di responsabilità civile, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un'associazione temporanea di imprese (ATI) deve essere rivolta a ciascuna delle imprese componenti l'ATI, e non alla sola impresa mandataria, salvo che la domanda sia proposta nei confronti della stazione appaltante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Crollo di Edificio e Responsabilità nella Realizzazione di Opere Pubbliche: Un Caso Napoletano
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato un complesso caso di risarcimento danni conseguente al crollo parziale di un edificio, evento che ha visto coinvolti diversi soggetti tra cui il Comune, la società concessionaria per la realizzazione di una linea metropolitana, le imprese appaltatrici e subappaltatrici, nonché le compagnie assicurative.
Il fatto trae origine dal crollo di una porzione di un fabbricato, causato, secondo quanto accertato, da errori nella realizzazione dei lavori per la costruzione di una stazione della metropolitana. Gli abitanti di un edificio adiacente, anch'esso danneggiato, hanno quindi citato in giudizio i soggetti ritenuti responsabili, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Nel corso del giudizio, i convenuti hanno sollevato eccezioni di carenza di legittimazione passiva, attribuendo la responsabilità dell'accaduto ad altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato tali eccezioni, richiamando il principio secondo cui la legittimazione passiva si fonda sull'attribuzione, da parte dell'attore, della titolarità dell'obbligo controverso al convenuto, indipendentemente dalla fondatezza della domanda.
Entrando nel merito, il Tribunale ha accertato la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica disposta nel corso di un procedimento penale connesso ai fatti di causa. Tale consulenza ha individuato la causa del crollo nella cattiva esecuzione di un giunto tra i diaframmi di contenimento del cantiere, difetto che ha compromesso la statica dell'edificio.
Il Tribunale ha quindi esaminato le posizioni dei diversi soggetti coinvolti, alla luce della complessa rete di rapporti contrattuali intercorrente tra il Comune, la società concessionaria, le imprese appaltatrici e subappaltatrici. Richiamando i principi in materia di appalto e subappalto, il Tribunale ha evidenziato come la responsabilità dei danni cagionati a terzi gravi, in via generale, sull'appaltatore, salvo il caso in cui l'evento sia riconducibile a specifiche direttive o ingerenze del committente, ovvero a vizi del progetto da quest'ultimo predisposto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato una stretta collaborazione tra il Comune, la società concessionaria e le imprese appaltatrici, sia in fase progettuale che esecutiva, tale da escludere la sussistenza di una piena autonomia delle imprese subappaltatrici. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come una variante al progetto originario, approvata anche dagli organi di vigilanza, avesse ridotto gli standard di sicurezza, venendo meno ai criteri di prudenza e diligenza.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come i soggetti coinvolti fossero a conoscenza delle criticità emerse in fase esecutiva, e come avessero deciso di proseguire i lavori nonostante i plurimi segnali d'allarme. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha affermato la responsabilità solidale di tutti i convenuti, ritenendo impossibile distinguere la posizione di ciascuno di essi, a fronte delle macroscopiche negligenze manifestate.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento per la perdita di disponibilità dell'immobile, quantificato nel valore locativo del bene per il periodo di forzato abbandono. Ha invece rigettato le domande relative al deprezzamento dell'immobile e al danno biologico, ritenendo non provata la sussistenza di tali pregiudizi. Tuttavia, ha riconosciuto un risarcimento per il danno non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla libera esplicazione delle abitudini quotidiane, diritti costituzionalmente garantiti.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. In particolare, ha accolto le domande di garanzia nei confronti delle compagnie le cui polizze coprivano i rischi connessi ai danni da cedimento e franamento del terreno, mentre ha rigettato le domande relative alle polizze a secondo rischio, risultando operante quella a primo rischio.
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