TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 4826/2022 del 10-10-2022
principi giuridici
In materia di trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 c.c., che individua le somme da ricondurre alla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., è suscettibile di deroga da parte della contrattazione collettiva.
Nel calcolo del trattamento di fine rapporto, l'indennità di vacanza contrattuale, erogata al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, non rientra nella "retribuzione normale" utile al calcolo del T.F.R., avendo natura provvisoria e anticipatoria di futuri trattamenti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Trattamento di Fine Rapporto: Esclusione dello Straordinario e Natura della Copertura Economica nel CCNL Vigilanza Privata
La pronuncia in esame affronta la questione del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in relazione a un rapporto di lavoro regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli istituti di vigilanza privata. Un lavoratore, con qualifica di guardia particolare giurata, aveva adito il Tribunale lamentando un calcolo del TFR ritenuto insufficiente, in quanto non comprensivo delle somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario e di "copertura economica" prevista dall'art. 109 del CCNL.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, basandosi sull'interpretazione dell'art. 2120 del Codice Civile e, soprattutto, sull'art. 141 del CCNL applicabile. Il giudice ha evidenziato come l'art. 2120 c.c., pur definendo in linea generale le voci retributive utili al calcolo del TFR, ammetta deroghe da parte della contrattazione collettiva. Nel caso specifico, l'art. 141 del CCNL del 2013, individuando in modo tassativo le voci da includere nel calcolo del TFR (stipendio, indennità di contingenza, scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima, ecc.), esclude espressamente il lavoro straordinario. Il Tribunale ha ritenuto che tale esclusione operi anche per lo straordinario svolto in modo continuativo, al fine di non svuotare di significato la norma contrattuale.
Quanto alla "copertura economica" di cui all'art. 109 del CCNL, il giudice ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale emolumento, erogato per compensare il prolungamento delle trattative per il rinnovo contrattuale, non rientra nella "retribuzione normale" utile ai fini del calcolo del TFR. Si tratta, infatti, di una erogazione provvisoria e anticipatoria di futuri trattamenti, destinata ad essere assorbita dai successivi incrementi retributivi, e non di una componente fissa e continuativa della retribuzione.
In definitiva, il Tribunale ha confermato la legittimità del calcolo del TFR effettuato dal datore di lavoro, escludendo sia il lavoro straordinario che la "copertura economica" dalla base di calcolo, in conformità alle previsioni del CCNL di riferimento. Data la complessità della questione, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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