TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 4949/2022 del 19-05-2022
principi giuridici
Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini derivanti da vizi o difetti di manutenzione delle parti comuni, salvo che provi il caso fortuito.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso è provato qualora le infiltrazioni d'acqua provengano da una parte comune dell'edificio condominiale, essendo irrilevante la causa specifica dell'allagamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Condominio per Infiltrazioni da Condutture Fecali Vetuste: Onere della Prova e Limiti della Polizza Assicurativa
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a infiltrazioni d'acqua in un appartamento, derivanti da una condotta fecale condominiale vetusta. La proprietaria dell'immobile danneggiato ha citato in giudizio il condominio e la proprietaria dell'appartamento sovrastante, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il condominio, a sua volta, ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza.
Nel corso del giudizio, è emerso che le infiltrazioni erano state causate dal deterioramento della condotta di scarico delle acque fecali, un bene comune condominiale. Il Tribunale ha quindi valutato le responsabilità e le relative coperture assicurative.
I giudici hanno rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicurativa, ritenendo che l'atto contenesse gli elementi essenziali per identificare la pretesa risarcitoria. Nel merito, il Tribunale ha accertato che le infiltrazioni provenivano dalla condotta fecale condominiale, la cui manutenzione rientra nella responsabilità del condominio in quanto custode dei beni comuni.
In applicazione dell'articolo 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, il Tribunale ha condannato il condominio al risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria dell'appartamento danneggiato. Il condominio non è riuscito a fornire la prova liberatoria del caso fortuito o di un elemento esterno che avesse interrotto il nesso causale tra la condotta e i danni.
Tuttavia, il Tribunale ha ridimensionato l'entità del risarcimento richiesto, tenendo conto dello stato di manutenzione precario dell'immobile danneggiato già prima delle infiltrazioni. Pertanto, il risarcimento è stato quantificato in un importo pari a quello indicato nell'atto di accertamento del danno conservativo sottoscritto dall'attrice.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della compagnia assicurativa. L'analisi delle clausole contrattuali ha rivelato che la polizza assicurativa copriva i danni derivanti da rotture accidentali degli impianti idrici e igienici, ma non quelli causati da usura, corrosione o difetto dei materiali, come nel caso di specie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.