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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5206/2022 del 21-10-2022

principi giuridici

Il ritardo superiore a quindici giorni nel pagamento della retribuzione, espressamente qualificato dalle parti sociali come giusta causa di dimissioni, determina il diritto del lavoratore alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, rientrano tra i "trattamenti retributivi" solo gli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti aventi natura eminentemente retributiva, con esclusione del valore dei buoni pasto, qualora il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale anziché un corrispettivo della prestazione lavorativa.

L'azione diretta del lavoratore che presta servizio alle dipendenze dell'appaltatore contro il committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., è subordinata all'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatogli all'epoca della proposizione della domanda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Pagamento di Retribuzioni e Dimissioni per Giusta Causa: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame trae origine da due ricorsi, riuniti in un unico procedimento, presentati da due lavoratori nei confronti di diverse società, tra cui un'azienda di servizi, una cooperativa e un ente pubblico. I ricorrenti lamentavano il mancato integrale pagamento di alcune voci retributive, quali ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e buoni pasto.
I lavoratori, assunti dalla società di servizi per operare presso i locali dell'ente pubblico, avevano rassegnato le dimissioni, ritenendo sussistente una giusta causa dovuta al reiterato ritardo nel pagamento delle retribuzioni.
Il Tribunale, nel valutare le pretese dei ricorrenti, ha innanzitutto esaminato la questione del ritardo nel pagamento degli stipendi. Richiamando la disciplina contrattuale applicabile, che qualifica il ritardo superiore a quindici giorni come giusta causa di dimissioni con diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, il giudice ha accertato che, nel caso di uno dei due lavoratori, tale condizione si era verificata, legittimando quindi le dimissioni rassegnate. Diversamente, per l'altro lavoratore, il Tribunale ha ritenuto che la prosecuzione dell'attività lavorativa nonostante il ritardo nel pagamento della prima mensilità avesse comportato un'acquiescenza al comportamento del datore di lavoro, escludendo la sussistenza della giusta causa per le dimissioni successive.
Quanto alle altre voci retributive, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, calcolati in proporzione ai giorni lavorati, nonché l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, quantificati in base alla disciplina contrattuale. In relazione ai buoni pasto, il giudice ha accolto parzialmente la domanda, condannando le società resistenti al pagamento di quelli non erogati, sulla base della documentazione prodotta.
Il Tribunale ha poi affrontato il tema della responsabilità solidale delle diverse società coinvolte. In particolare, ha riconosciuto la responsabilità solidale della società di servizi e della cooperativa, in qualità di mandataria della prima, per il pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, escludendo invece la responsabilità dell'ente pubblico, in quanto soggetto non rientrante nell'ambito di applicazione della normativa sulla responsabilità solidale del committente.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna solidale basata sull'articolo 1676 del codice civile, in quanto non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente al momento della proposizione della domanda.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente i ricorsi, condannando le società resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive, con esclusione dell'indennità di preavviso per uno dei due lavoratori, e compensando parzialmente le spese di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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