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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5211/2022 del 20-10-2022

principi giuridici

È illegittima la modifica unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro che comporti una riduzione dell'orario precedentemente concordato in un contratto di lavoro a tempo parziale, in assenza di consenso del lavoratore.

In materia di contratto di lavoro a tempo parziale, la disponibilità del lavoratore a rendere una prestazione lavorativa supplementare, manifestata attraverso una formale messa in mora del datore di lavoro, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve essere adeguatamente compensata, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità derivante dalla messa a disposizione delle proprie energie lavorative per un tempo superiore a quello effettivamente lavorato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Modifica Unilaterale dell'Orario di Lavoro Part-Time: Illegittimità e Tutela del Lavoratore


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato la questione della modifica unilaterale dell'orario di lavoro in un contratto part-time, fornendo importanti chiarimenti sui diritti del lavoratore in tali circostanze.
La vicenda trae origine da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, nel quale una lavoratrice, impiegata come operaia addetta alle pulizie, ha subito una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro. Inizialmente assunta con un orario di 17 ore e 18 minuti settimanali, la dipendente si è vista imporre una riduzione a 12 ore settimanali, senza che tale modifica fosse stata concordata o accettata. La lavoratrice ha impugnato tale decisione, sostenendo la sua illegittimità e chiedendo il ripristino dell'orario originario, oltre al risarcimento del danno subito a causa della riduzione salariale conseguente.
Il Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso, ha dichiarato illegittima la modifica unilaterale dell'orario di lavoro. I giudici hanno fondato la loro decisione su una combinazione di principi generali del diritto del lavoro e specifiche disposizioni del contratto collettivo di settore. In particolare, è stato sottolineato come, nel caso di contratti part-time, la modifica dell'orario di lavoro, sia in aumento che in diminuzione, debba avvenire con il consenso di entrambe le parti. La sentenza ha evidenziato che, sebbene il datore di lavoro abbia il potere di organizzare l'attività lavorativa, tale potere non può spingersi fino a modificare unilateralmente un elemento essenziale del contratto, come l'orario di lavoro, soprattutto in assenza di un accordo con il lavoratore.
Il Tribunale ha inoltre considerato rilevante il fatto che, nel caso specifico, la riduzione dell'orario di lavoro non rispettasse i minimi stabiliti dal contratto collettivo, che prevede un orario settimanale minimo di 14 ore per i contratti part-time. Di conseguenza, il datore di lavoro è stato condannato a risarcire la lavoratrice per le differenze retributive maturate a seguito della riduzione illegittima dell'orario, calcolate a partire dalla data in cui la lavoratrice aveva formalmente manifestato la propria disponibilità a continuare a lavorare con l'orario precedente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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