TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5223/2022 del 26-05-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, la data risultante dal timbro apposto dalla cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo e sulla copia di ufficio dell'atto di citazione prevale, ai fini della verifica della tempestività del deposito, sulla diversa data indicata nel sistema informatico dell'ufficio giudiziario e sulla copertina del fascicolo, in quanto il timbro integra una forma di attestazione.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l'omessa prova, da parte dell'ente impositore, della rituale notificazione del verbale di infrazione al trasgressore determina la decadenza di cui all'art. 201 del Codice della Strada e, conseguentemente, l'illegittimità della cartella di pagamento emessa sulla base di tale verbale.
Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'Agente della Riscossione assume la veste di contraddittore necessario qualora la domanda del contribuente investa la validità della cartella per asserita irregolarità degli atti presupposti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Cartella Esattoriale: Prevalenza del Timbro di Cancelleria sulla Data Informatica
La pronuncia in commento trae origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, la cui notifica era stata contestata. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito.
La società contribuente ha appellato la decisione, sostenendo la tempestività del deposito e la mancata prova della notifica del verbale presupposto. L'Agente della Riscossione si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Il Comune, invece, è rimasto contumace.
Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. In via preliminare, è stata dichiarata la contumacia del Comune. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Agente della Riscossione, ritenendo che la contestazione della tardività della domanda rientrasse tra le eccezioni all'inappellabilità previste dall'art. 339 c.p.c., in quanto violazione di norme procedimentali espressione di principi costituzionali e comunitari. È stata altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto la domanda del contribuente investiva la validità della cartella per vizi degli atti presupposti.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la domanda era stata effettivamente depositata nei termini previsti dalla legge. Pur riconoscendo una discordanza tra la data di deposito risultante dal timbro apposto sulla nota di iscrizione a ruolo e quella indicata nel sistema informatico dell'ufficio e sulla copertina del fascicolo, il Tribunale ha attribuito prevalenza al timbro di cancelleria. Tale timbro, infatti, attestava l'avvenuto deposito nel termine di legge, mentre la diversa data presente nel sistema informatico poteva essere frutto di una successiva attività di cancelleria.
Accertata la tempestività del ricorso, il Tribunale ha esaminato il merito della questione, rilevando che il Comune, non essendosi costituito, non aveva fornito la prova dell'avvenuta notifica del verbale di infrazione. Pertanto, è stata dichiarata la decadenza prevista dall'art. 201 del Codice della Strada e, conseguentemente, è stata annullata la cartella di pagamento per mancanza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo. Le spese di lite sono state poste a carico delle parti convenute in solido.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.