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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5223/2022 del 26-05-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, la data risultante dal timbro apposto dalla cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo e sulla copia di ufficio dell'atto di citazione prevale, ai fini della verifica della tempestività del deposito, sulla diversa data indicata nel sistema informatico dell'ufficio giudiziario e sulla copertina del fascicolo, in quanto il timbro integra una forma di attestazione.

In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l'omessa prova, da parte dell'ente impositore, della rituale notificazione del verbale di infrazione al trasgressore determina la decadenza di cui all'art. 201 del Codice della Strada e, conseguentemente, l'illegittimità della cartella di pagamento emessa sulla base di tale verbale.

Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'Agente della Riscossione assume la veste di contraddittore necessario qualora la domanda del contribuente investa la validità della cartella per asserita irregolarità degli atti presupposti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Cartella Esattoriale: Prevalenza del Timbro di Cancelleria sulla Data Informatica


La pronuncia in commento trae origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, la cui notifica era stata contestata. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito.
La società contribuente ha appellato la decisione, sostenendo la tempestività del deposito e la mancata prova della notifica del verbale presupposto. L'Agente della Riscossione si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Il Comune, invece, è rimasto contumace.
Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. In via preliminare, è stata dichiarata la contumacia del Comune. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Agente della Riscossione, ritenendo che la contestazione della tardività della domanda rientrasse tra le eccezioni all'inappellabilità previste dall'art. 339 c.p.c., in quanto violazione di norme procedimentali espressione di principi costituzionali e comunitari. È stata altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto la domanda del contribuente investiva la validità della cartella per vizi degli atti presupposti.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la domanda era stata effettivamente depositata nei termini previsti dalla legge. Pur riconoscendo una discordanza tra la data di deposito risultante dal timbro apposto sulla nota di iscrizione a ruolo e quella indicata nel sistema informatico dell'ufficio e sulla copertina del fascicolo, il Tribunale ha attribuito prevalenza al timbro di cancelleria. Tale timbro, infatti, attestava l'avvenuto deposito nel termine di legge, mentre la diversa data presente nel sistema informatico poteva essere frutto di una successiva attività di cancelleria.
Accertata la tempestività del ricorso, il Tribunale ha esaminato il merito della questione, rilevando che il Comune, non essendosi costituito, non aveva fornito la prova dell'avvenuta notifica del verbale di infrazione. Pertanto, è stata dichiarata la decadenza prevista dall'art. 201 del Codice della Strada e, conseguentemente, è stata annullata la cartella di pagamento per mancanza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo. Le spese di lite sono state poste a carico delle parti convenute in solido.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5223/2022 del 25-10-2022

principi giuridici

In caso di successione nell'appalto, l'impresa subentrante è tenuta ad ottemperare all'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dalla precedente appaltatrice, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 6 del ### “### Assoambiente” e la pronuncia di reintegrazione non sia stata ancora eseguita.

L'impresa subentrante nell'appalto non è tenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alle mensilità retributive dovute al lavoratore reintegrato, qualora tale obbligazione sia già gravante sull'impresa appaltatrice originaria, al fine di evitare una duplicazione di poste creditorie in favore del lavoratore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Obblighi di reintegrazione del lavoratore e successione nell'appalto: l'attualizzazione del provvedimento giudiziale


La pronuncia in esame affronta il tema delicato del rapporto tra obblighi di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e la successione di imprese nell'appalto di servizi. La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente di una società operante nel settore dell'igiene urbana. Il lavoratore impugnava il licenziamento, ottenendo in sede di appello una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, presso il cantiere di un determinato Comune.
Tuttavia, nel periodo intercorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione, la società originaria datrice di lavoro perdeva l'appalto, subentrandovi una nuova impresa. Il lavoratore, forte della sentenza di reintegrazione, si rivolgeva quindi al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto e/o reintegrato dalla società subentrante, con conseguente condanna al risarcimento del danno per il periodo intercorso tra la messa in mora e l'effettiva riammissione in servizio.
Il giudice, accogliendo parzialmente la domanda del lavoratore, ha ritenuto che la sentenza di reintegrazione dovesse essere "attualizzata" nei confronti della società subentrante. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'art. 6 del ### “### Assoambiente”, che prevede l'obbligo per l'impresa subentrante di assumere il personale a tempo indeterminato già in forza presso l'azienda cessante, addetto allo specifico appalto, a determinate condizioni temporali. Verificato il rispetto di tali condizioni nel caso di specie, il giudice ha ordinato alla società subentrante l'immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e inquadramento contrattuale.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta di condanna della società subentrante al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore. Il giudice ha motivato tale decisione evidenziando che la pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro era già attuabile nei confronti della società originaria datrice di lavoro, e che una condanna anche della società subentrante avrebbe comportato una duplicazione di poste creditorie a favore del lavoratore, non giustificata giuridicamente. Il Tribunale ha invece condannato la società subentrante al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data di messa in mora all'effettiva reintegrazione del lavoratore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

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ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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