TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5253/2022 del 26-05-2022
principi giuridici
Nel giudizio di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'attore deve provare, oltre alle modalità del sinistro e all'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto, nonostante una condotta diligente volta ad individuarlo.
La prova che il danno sia stato causato da veicolo non identificato può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, senza che ciò determini un automatismo probatorio, potendo il giudice di merito, in assenza di ulteriori elementi, escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela.
L'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento, così come la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, costituendo entrambe le suddette circostanze meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.
È sufficiente, ai fini della prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti.
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, indicando le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro con veicolo non identificato: una recente pronuncia del Tribunale di Napoli
La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta un tema ricorrente nel contenzioso civile: il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali causati da veicoli non identificati, con particolare riferimento all'onere probatorio gravante sul danneggiato che agisce nei confronti del ### di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nel caso di specie, l'attore ha convenuto in giudizio la ### designata per la ### lamentando di aver subito lesioni personali a seguito di un sinistro stradale causato da un ciclomotore non identificato. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendola infondata.
La decisione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia. Il Giudice ha ricordato che, in tali fattispecie, il danneggiato non solo deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta colposa del conducente del veicolo non identificato, ma deve altresì dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per identificare il veicolo responsabile. In altre parole, deve sussistere una "impossibilità incolpevole" di identificazione del veicolo investitore.
Il Tribunale ha rilevato che, nel caso in esame, la denuncia-querela presentata dall'attore alle autorità competenti era tardiva e generica, omettendo di indicare fin da subito i testimoni oculari del fatto. Tale circostanza, unitamente alla genericità e alle contraddizioni riscontrate nelle deposizioni testimoniali, ha indotto il Giudice a ritenere non sufficientemente provato il fatto storico del sinistro e la conseguente responsabilità del veicolo non identificato.
La sentenza sottolinea, quindi, l'importanza di una condotta diligente da parte del danneggiato, che deve attivarsi tempestivamente per fornire alle autorità competenti tutte le informazioni utili all'identificazione del veicolo responsabile. La mancata o tardiva denuncia, l'omissione di elementi rilevanti nella ricostruzione del sinistro e le contraddizioni nelle testimonianze possono compromettere l'esito favorevole della domanda risarcitoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.