TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5281/2022 del 25-05-2022
principi giuridici
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate allo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, salvo che il locatore abbia espressamente assunto l'impegno di conseguire detti titoli o che il conseguimento di tali titoli debba ritenersi totalmente e definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento.
La valutazione relativa alla risoluzione del contratto a seguito di esercizio della diffida ad adempiere implica la valutazione sulla gravità dell'inadempimento, secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento.
La clausola penale pattuita per il ritardo nella riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattuale non si applica nel caso in cui il ritardo sia dovuto all'inadempimento della controparte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Ripartizione dei Rischi nella Locazione Commerciale
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di locazione ad uso diverso, in cui la parte conduttrice ha contestato la validità del contratto e la propria obbligazione di pagamento dei canoni, adducendo l'inadempimento della parte locatrice per la mancata ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività commerciale prevista.
La vicenda trae origine da un contratto di locazione stipulato nel gennaio 2020, avente ad oggetto immobili siti in ###. La società conduttrice, una volta riscontrata l'impossibilità di ottenere i necessari permessi per avviare la propria attività di ristorazione, ha eccepito l'inadempimento della locatrice, contestando la pretesa di pagamento dei canoni e avanzando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.
Il Tribunale di ###, investito della questione, ha rigettato le eccezioni e le domande riconvenzionali della conduttrice, accogliendo invece le domande della locatrice. Il giudice ha fondato la decisione sul principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti di locazione ad uso non abitativo, è onere del conduttore verificare che le caratteristiche dell'immobile siano idonee all'attività che intende svolgervi e che siano conformi alle normative urbanistiche ed edilizie, salvo che il locatore abbia espressamente assunto l'obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie o che il conseguimento di tali autorizzazioni sia impossibile per caratteristiche intrinseche del bene.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la locatrice non aveva assunto alcun obbligo specifico in tal senso e che l'impossibilità di ottenere i permessi non derivava da vizi intrinseci dell'immobile, bensì da problematiche risolvibili. Di conseguenza, ha ritenuto che l'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni fosse grave e giustificasse la risoluzione del contratto per diffida ad adempiere.
Il Tribunale ha quindi condannato la società conduttrice al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali scaduti, rigettando la domanda di riduzione del canone, in quanto l'immobile non era mai stato utilizzato per l'attività commerciale. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, in quanto non era stato provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e l'omessa stipula della polizza assicurativa da parte della conduttrice.
Infine, il Tribunale ha sanzionato entrambe le parti per l'ingiustificata assenza al procedimento di mediazione, condannandole al versamento all'entrata del bilancio dello ### di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.