TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5317/2022 del 27-05-2022
principi giuridici
Nell'azione revocatoria, la domanda di reintegrazione per equivalente pecuniario del bene oggetto dell'atto dispositivo, divenuto impossibile da assoggettare ad esecuzione, si intende implicitamente ricompresa nella domanda revocatoria stessa.
In caso di estinzione del diritto di usufrutto per decesso dell'usufruttuario, il valore dell'usufrutto, oggetto di atti di donazione dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c., deve essere determinato con riferimento al momento della stipulazione degli atti di donazione.
La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato.
Il credito del socio uscente di società di persone a titolo di liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., ha natura di debito di valuta e, pertanto, è soggetto al principio nominalistico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Revocatoria di Donazione e Valutazione dei Diritti: Un Equilibrio tra Tutela del Creditore e Interessi del Socio Escluso
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda giudiziaria originata da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una società in liquidazione, volta a dichiarare inefficaci, nei suoi confronti, due atti di donazione con cui una signora aveva trasferito alla figlia l'usufrutto di quote societarie.
La società attrice, agendo in qualità di creditore, mirava a tutelare il proprio diritto di rivalersi su beni del debitore, ritenendo che tali atti di donazione avessero pregiudicato le proprie ragioni. Nel corso del giudizio, la donante è deceduta, comportando il consolidamento dell'usufrutto in capo alla nuda proprietaria e ponendo la questione della reintegrazione per equivalente del valore del diritto estinto.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato l'inefficacia degli atti di donazione nei confronti della società creditrice, si è trovato a dover quantificare il valore dell'usufrutto oggetto delle donazioni, al fine di determinare l'ammontare del risarcimento dovuto dalla donataria, subentrata nella posizione della madre defunta. A tal fine, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che, applicando criteri di valutazione basati sul patrimonio netto delle società e sui coefficienti relativi all'età dell'usufruttuario, ha determinato il valore degli usufrutti al momento della donazione.
Parallelamente, la convenuta, in qualità di erede della donante, ha avanzato una domanda riconvenzionale, chiedendo la liquidazione della quota sociale spettante alla madre, in quanto socio escluso dalla società attrice. Anche in questo caso, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore della quota di liquidazione, applicando il metodo patrimoniale semplice, basato sul patrimonio netto contabile della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale.
Il Tribunale ha quindi operato una compensazione tra il credito della società attrice, derivante dalla reintegrazione per equivalente del valore degli usufrutti donati, e il credito della convenuta, derivante dalla liquidazione della quota sociale della madre defunta. Tale compensazione ha portato alla condanna della convenuta al pagamento della differenza a favore della società attrice.
La decisione si segnala per l'attenzione posta all'equilibrio tra la tutela del diritto del creditore, attraverso l'azione revocatoria, e la salvaguardia degli interessi del socio escluso, garantendo il diritto alla liquidazione della quota sociale. La pronuncia evidenzia, inoltre, la complessità delle valutazioni economiche sottese alla quantificazione dei diritti in contestazione, affidandosi al supporto di consulenti tecnici d'ufficio per una corretta determinazione dei valori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.