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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 5492/2022 del 06-10-2022

principi giuridici

In materia di retribuzione variabile incentivante (MBO), qualora il datore di lavoro ometta di dare corso alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti dal dirigente, in violazione dell'obbligo contrattuale, sorge il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per perdita di chance, ove risulti, sulla base delle acquisizioni processuali, una ragionevole probabilità di esito positivo della valutazione.

In caso di mancata valutazione dei risultati conseguiti dal dirigente ai fini della retribuzione variabile incentivante (MBO), il giudice può liquidare il danno da perdita di chance in misura pari al 100% della retribuzione variabile incentivante che il dirigente avrebbe conseguito ove fosse stato sottoposto a valutazione con esito positivo, qualora la procedura di accertamento sia stata avviata, ovvero in misura pari al 50% in caso di mancato avvio dell'iter valutativo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Pagamento del MBO: Onere della Prova e Risarcimento del Danno da Perdita di Chance


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta la questione del risarcimento del danno da perdita di chance derivante dal mancato pagamento del Management by Objectives (MBO) a un dirigente di una società partecipata dal Comune.
Il ricorrente, un dirigente assunto a tempo indeterminato, lamentava l'inadempimento della società convenuta per la mancata fissazione degli obiettivi per l'MBO e/o della valutazione degli stessi per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Sosteneva di aver sempre raggiunto gli obiettivi assegnati negli anni precedenti e chiedeva il risarcimento del danno per perdita di chance, pari all'intero importo dovuto per MBO per gli anni contestati.
La società convenuta si difendeva contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove documentali e testimoniali, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato che, per l'anno 2014, gli obiettivi erano stati definiti e assegnati formalmente, ma non valutati a causa di avvicendamenti interni. Per gli anni successivi, 2015, 2016 e 2017, gli obiettivi non erano stati approvati o addirittura non erano stati determinati.
Il giudice ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, per ottenere il risarcimento del danno da mancato pagamento del MBO, è necessario provare non solo la mancata fissazione degli obiettivi, ma anche la probabilità che, se fissati, sarebbero stati raggiunti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse fornito elementi sufficienti per presumere che, se la valutazione fosse stata effettuata, avrebbe avuto esito positivo, tenuto conto delle sue performance negli anni precedenti.
Tuttavia, il Tribunale ha differenziato la situazione relativa all'anno 2014, in cui la procedura di valutazione era stata avviata, da quella degli anni successivi, in cui nessun iter era stato intrapreso. Per l'anno 2014, ha riconosciuto il risarcimento del danno nella misura del 100% della retribuzione variabile incentivante, mentre per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha ridotto il risarcimento al 50%, in considerazione della maggiore incertezza sul raggiungimento degli obiettivi in assenza di una procedura di valutazione avviata.
Il Tribunale ha quindi condannato la società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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