TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5841/2022 del 10-06-2022
principi giuridici
In tema di sanzioni amministrative per omesso deposito del bilancio, la violazione di cui all'art. 2630 c.c. si configura come illecito istantaneo che si perfeziona con lo spirare del termine perentorio di trenta giorni successivo all'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2478 bis c.c., determinando da tale momento il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, senza che possa rilevare il successivo tardivo deposito del bilancio, configurabile come atto di ravvedimento operoso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Prescrizione della sanzione amministrativa per omesso deposito del bilancio: quando decorre il termine?
La pronuncia in esame affronta il tema della prescrizione del diritto alla riscossione di una sanzione amministrativa irrogata per il tardivo deposito del bilancio di una società a responsabilità limitata. La vicenda trae origine dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, originariamente accolta dal Giudice di Pace.
Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, pur confermando l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, ma per ragioni diverse da quelle inizialmente indicate. Il Giudice di primo grado aveva erroneamente individuato la data di tardivo deposito del bilancio, facendo decorrere da tale data il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981.
Il Tribunale ha corretto tale errore, stabilendo che il termine di prescrizione non decorre dalla data di effettivo deposito tardivo del bilancio, bensì dal momento in cui si perfeziona l'illecito, ovvero dallo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 2478-bis c.c. per il deposito del bilancio stesso (30 giorni dall'approvazione). Secondo il Tribunale, l'omesso deposito nei termini costituisce una violazione istantanea, che si consuma con il decorso del termine legale. L'eventuale successivo deposito tardivo del bilancio non incide sul decorso della prescrizione, rappresentando piuttosto un atto di ravvedimento operoso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che, applicando correttamente il principio sopra esposto, il diritto alla riscossione della sanzione si era prescritto prima della notifica del verbale di accertamento della violazione. Per tale ragione, pur correggendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha confermato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Il Tribunale ha inoltre accolto l'appello incidentale proposto dalla parte originariamente opponente, condannando la Camera di Commercio al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, riformando sul punto la decisione del Giudice di Pace che aveva disposto la compensazione delle spese.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.