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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6264/2022 del 22-06-2022

principi giuridici

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica del rapporto contrattuale sottostante le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria, unitamente alla mancata contestazione di pagamenti parziali e all'assenza di contestazioni in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, nonché alla conferma testimoniale dell'ordine di acquisto e del successivo accordo per un piano di rientro, costituiscono elementi idonei a comprovare l'esistenza del credito azionato.

La fattura commerciale, pur costituendo atto unilaterale a contenuto partecipativo, assume valore probatorio rilevante qualora il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti e sia corroborata da ulteriori elementi di prova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Valore probatorio delle fatture commerciali e contestazione del rapporto contrattuale


La pronuncia in esame affronta il tema del valore probatorio delle fatture commerciali nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine da un rapporto commerciale tra una società fornitrice e una farmacia, in relazione al quale la prima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
La farmacia si opponeva al decreto, contestando l'idoneità delle fatture commerciali a comprovare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, richiamando il principio secondo cui tali documenti, in quanto formati unilateralmente dalla parte che se ne avvale, non costituiscono piena prova del credito.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondata la contestazione della farmacia. Il giudice ha evidenziato come la contestazione fosse generica, limitandosi a negare l'efficacia probatoria delle fatture senza specificamente contestare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti. Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale ha ricordato che, in caso di contestazione del rapporto contrattuale, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo rappresentare un mero indizio.
Tuttavia, nel caso di specie, la farmacia non aveva contestato il rapporto contrattuale, né di aver effettuato un pagamento parziale a titolo di acconto. Inoltre, non risultava che la farmacia avesse sollevato obiezioni in merito al credito vantato dalla società fornitrice prima dell'instaurazione del giudizio, neppure a seguito della ricezione di una lettera di messa in mora.
Il Tribunale ha poi valorizzato le risultanze della prova testimoniale, dalle quali è emerso che la farmacia aveva effettuato l'ordine di acquisto della merce e che successivamente aveva concordato con la società fornitrice un piano di rientro per le fatture insolute. Tali circostanze, unitamente alla mancata contestazione del rapporto contrattuale, hanno indotto il giudice a ritenere comprovata l'esistenza di una posizione debitoria a carico della farmacia.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la farmacia al pagamento della somma dovuta, oltre interessi, e al rimborso delle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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