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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6365/2022 del 01-12-2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ### all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 221, 4 comma , della L. 77 del 2020 per l'udienza del 1.12.2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 15443/ 2021 R.G. tra ### n. 09/02/1965 rapp.ta e difesa dall' avv. ### e dall' avv. ### RICORRENTE E MINISTERO DEL### rapp.to e difeso dall' avv.  ### STATO DI NAPOLI RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso e### art. 414 c.p.c., depositato il ###, la ricorrente premetteva: di essere una dirigente scolastica assegnata alla ### per la ### del Ministero dell'### attualmente in servizio presso l'I.C. “Cimarosa” di Napoli, proveniente dall'I.C.  “Madonna Assunta” di Napoli, ove era stata in servizio dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2021.   che in data 15 giugno 2021 la ### aveva pubblicato un avviso avente ad oggetto «### e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale - ### V - ### scolastici - A.S.  2021/2022», e che ella con istanza del 21 giugno 2021 ha presentato domanda di mobilità; che la sua domanda era stata accolta con provvedimento del ### del 14 luglio 2021 prot.  27146 del 14 luglio 2021, e che pertanto ella risultava regolarmente inserita nell'elenco della mobilità e trasferita all'I.C. ### di Napoli. 
Ciò posto, deduceva: che, nelle more dell'adozione di tale ultimo provvedimento, ella in data 12 luglio 2021, cioè appena due giorni prima della ricezione dell'atto con il quale è stata trasferita all'I.C. “Cimarosa”, era stata destinataria di una comunicazione di avvio di un «procedimento volto all'adozione di un provvedimento di trasferimento d'ufficio, ai sensi del richiamato art. 468 T.U, 297/1994 e ss.mm.ii., per incompatibilità ambientale attesa la particolare gravità della rilevata situazione» ; che nel predetto provvedimento, ### dell'### richiamava alcuni stralci di una relazione ispettiva depositata già in data 2 luglio 2021, all'esito degli accertamenti svolti presso l'IC “### Assunta” di Napoli, in particolare indicando che «dalla lettura delle varie segnalazioni e dei verbali nonché dalle testimonianze raccolte risulta che le relazioni all'interno del Consiglio d'### sono molto tese………che in alcune occasioni la Dirigente sia intervenuta, per così dire, a gamba tesa, in modo eccessivamente rigido….che alcune procedure siano troppo farraginose e che sia stato imposto in alcuni casi un formalismo eccessivo….» e che «si sia sostanzialmente incrinato il rapporto di fiducia tra la Dirigente e una parte consistente degli stakeholders, soprattutto a causa di una certa rigidità e mancanza di flessibilità della dottoressa ### che si è in qualche modo arroccata sulle sue posizioni e non è riuscita a rispondere in modo convincente alle istanze che provenivano dai genitori e dal territorio…»; che pertanto si era creata « un'oggettiva situazione di incompatibilità ambientale generatasi a causa dei comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fra l'istituzione scolastica, la componente docente e non docente della medesima, gli studenti e le loro famiglie» ; che al fine prendere visione della relazione ispettiva, di oltre quattrocento pagine , riportata per stralci di poche righe, ella aveva dovuto richiedere per tre volte all'amministrazione l'accesso agli atti, ottenendolo solo il 20 luglio 2021, in prossimità dello scadere del termine indicato per le controdeduzioni e successivamente all'invio delle stesse da parte dei legali della dirigente, i quali avevano atteso invano, fino ad allora ; (doc. 5).  che con provvedimento del 10 agosto 2021, senza che vi fosse un reale esame delle controdeduzioni il ### dell'### della ### del Ministero dell'### dott. ### ha disposto a decorrere dal primo settembre 2021, il suo trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art.  468 d.lgs. 297/1994 e ss.mm.ii. dall l l'I.C. “### Assunta” di Napoli (###) presso l'I.C.  “Cimarosa”di Napoli , riqualificando il trasferimento a all'I.C. “Cimarosa”, già accordato un mese prima quale trasferimento su domanda di mobilità volontaria, come «trasferimento per incompatibilità ambientale»; La parte ricorrente ha lamentato la illegittimità del trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale irrogato nei suoi confronti con provvedimento del 10 agosto, in quanto adottato in palese violazione dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dall'art. 468 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; difettando nel caso in esame: - il requisito la accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede ###integrata da quella certa rigidità e mancanza di flessibilità indicate in relazione ispettiva ; - le ragioni di urgenza atteso che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale era stato adottato a scuole chiuse il 10 agosto, quando la ricorrente ### aveva già ottenuto il trasferimento su domanda di mobilità volontaria all'I.CC. ### decorrenza dal 1.09.2021; - la carenza delle comprovate ragioni del trasferimento richieste inderogabilmente dall'art. 2103, comma 1 e la connessa assenza di qualsivoglia relazione tra le esigenze datoriali ed il ruolo rivestito dalla ricorrente presso la sede di provenienza. 
Ha concluso chiedendo accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'illegittimità del provvedimento del ### dell'### per la ### del Ministero dell'### prot. n. ### del 10 agosto 2021, comunicato con nota prot. ### del 10 agosto 2021, limitatamente alla parte in cui dispone il trasferimento d'ufficio della ricorrente per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 468, d.lgs. 297/1994 e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare in parte qua il medesimo provvedimento; b) condannare il Ministero dell'### - ### per la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a dare esecuzione al trasferimento della ricorrente in seguito a mobilità volontaria, di cui al decreto del ### dell'### per la ### n.  27146 del 14 luglio 2021. 
Si costituiva in giudizio Il Ministero dell'#### per la ### preliminarmente riportando in memoria le conclusioni della relazione ispettiva depositate disposta in data ### a seguito di numerose segnalazioni pervenute all'USR sin dal novembre 2020 riguardanti la gestione dell'I.C. “### Assunta” di Napoli, e dando atto diche la predetta relazione ispettiva era stata messa a disposizione della ### già in data 20 luglio 2021, appena 5 giorni dopo la sua richiesta di accesso agli atti. il termine di legge annuale, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. 
Sulla procedura di mobilità regionale per l'anno scolastico 2021/2022 la amministrazione convenuta, premesso che la amministrazione non poteva trasferire i dirigenti su scuole o province non richieste, e dedotto che la ricorrente aveva indicato nella sua domanda di partecipazione quali preferenze di sede: il ### il ### di ### il ### l'### di Napoli ed il ### di ### rilevava che l 'assegnazione della prof. ### ad una sede (l'I.C. ### di Napoli ) non indicata in domanda, rendeva evidente che l'ufficio scolastico non aveva inteso accogliere alcuna istanza ma semplicemente era intervenuto ad assumere una decisione relativamente al procedimento di incompatibilità ambientale in itinere, costretto a tanto dalla necessità di rispettare al prescrizione del ### secondo cui tutte le statuizioni sui trasferimenti devono, ai sensi del ### di categoria, concludersi entro il 15 luglio di ogni anno; che proprio per questo il decreto del 10 agosto 2021, nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale della ### aveva utilizzato la espressione “conferma il trasferimento all''I.C. ### disposto già dal 14 luglio”; difendeva quindi la correttezza di quanto operato in sede di conclusione della procedura di mobilità, anche precisando che ove mai le memorie difensive della ricorrente della ricorrente avessero convinto l'ufficio scolastico del venir meno della incompatibilità ambientale, l' ufficio scolastico con decreto successivo (similmente a quello del 10 agosto 2021) avrebbe potuto disporre il ritiro del decreto del 14 luglio limitatamente alla parte in cui disponeva il trasferimento d'ufficio sull'### *** 
La domanda è fondata e va pertanto accolta sulla base del ragionamento di cui appresso Il provvedimento contestato è un trasferimento disposto per asserita incompatibilità ambientale. Esso è stato disposto ai sensi dell'art 468 del d.lgs. 16 aprile 1994, secondo cui :”### ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico”. 
Trattasi di una misura inerente la gestione del rapporto di lavoro, adottata con la capacità e i poteri propri del privato datore di lavoro (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 165/01). 
Occorre preliminarmente puntualizzare che il trasferimento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per incompatibilità ambientale - disciplinato dagli artt. 468 e 469 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (in mancanza di diverse disposizioni della contrattazione collettiva), e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ. - ha natura cautelare e non disciplinare (v. Corte di Cassazione (sez.  lavoro. Sent n. 11589 del 28 luglio 2003). Infatti, “In tema di pubblico impiego, l'attuazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. può legittimare l'assegnazione a settori o mansioni diverse del pubblico dipendente nei casi di situazioni di fatto di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all'art. 2103 c.c., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un'obiettiva esigenza di modifica e spostamento di settore organizzativo o del luogo di lavoro” ( ### e### multis Cass. civ. Sez. lavoro, 18-10-2016, n. 21030).” Va premesso che è ben noto al giudice scrivente che nelle ipotesi di impugnativa di trasferimenti disposti d'ufficio per incompatibilità ambientale di cui all'art 468 in esame il Giudice è chiamato solo a “verificare se sussistano ed abbiano carattere oggettivo le esigenze in relazione alle quali la parte resistente ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale, al fine di escluderne la natura punitiva o discriminatoria, senza potere entrare nel merito della scelta gestionale ed organizzativa di competenza del datore di lavoro. Sicché il giudice non può in alcun modo sostituirsi al datore di lavoro né al fine di valutare la congruità del comportamento adottato rispetto ai problemi ambientali insorti, né il soggetto in relazione al quale è stata assunta la decisione del trasferimento, essendo sufficiente accertare che quella seguita era appunto una delle possibile scelte ragionevoli da adottare .Nella presente fattispecie dunque il perimetro del sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza delle esigenze in relazione alle quali la parte resistente ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale, al fine di escluderne la natura punitiva o discriminatoria, senza tuttavia estendersi al merito della decisione del trasferimento, scelta gestionale ed organizzativa di competenza del datore di lavoro; ricorrendo la legittimità del trasferimento laddove lo stesso costituisca una delle possibili scelte ragionevolmente adottabili al fine di eliminare la disfunzione organizzativa in essere. 
Ciò premesso va affermata la illegittimità del trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale impugnato, essendo detto provvedimento stato emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge per la sua adottabilità. 
In primo luogo va evidenziato che il trasferimento per incompatibilità ambientale della ### è stato adottato in data 10 agosto 2021; risulta dagli atti che in tale epoca l'USR convenuto aveva già accolto la istanza di mobilità volontaria avanzata dalla predetta dirigente, disponendo a far data dal successivo 1 settembre 2021 il trasferimento della predetta all'I.C. ### di Napoli ( come da decreto del 14 luglio 2021).   Tanto è già in sé bastevole a dimostrare la assenza, alla data dell'adozione dell'atto, dei due requisiti normativamente previsti delle ragioni di urgenza in corrispondenza di una incompatibilità alla permanenza nella scuola; la presenza nella scuola della preside ### sarebbe, difatti, durata pochi altri giorni del mese di agosto, giorni in cui certamente non erano calendarizzati collegi con i rappresentanti dei genitori. 
Va considerato a tal riguardo che secondo l'USR la incompatibilità ambientale della a ### nell'I.C.  “### Assunta” scaturiva dalla rottura del rapporto di fiducia tra la dirigente scolastica ed i genitori; ma quand'anche fosse così, dato il periodo dell'anno in cui cadevano i pochi residui giorni in cui la ricorrente sarebbe rimasta in servizio presso l'I.C. “### Assunta” di Napoli, difettava l'attualità della disfunzione nell'organizzazione del lavoro, alla eliminazione della quale era volto il trasferimento per incompatibilità ambientale . Non può a tale riguardo trascurarsi difatti che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale della ### è stato disposto dall'USR a causa di “ una certa rigidità e mancanza di flessibilità della stessa che aveva comportato il venir meno del rapporto di fiducia tra la ### ed i genitori della platea scolastica per non essere la predetta, arroccatasi sulle sue posizioni, riuscita a rispondere in modo convincente alle istanze dei genitori stessi”. 
Priva di pregio giuridico appare pioi la tesi sostenuta dalla difesa dell'amministrazione convenuta in memoria di costituzione secondo cui il decreto del ### dell'### del 14 luglio del 2021, contenente i nominativi di tutti i presidi trasferiti per mobilità regionale 2020/2021 e le loro nuove sedi di assegnazione, avrebbe dovuto avere, per implicito, un significato diverso per la sola dirigente ### che - a differenza di tutti gli altri DS, trasferiti su domanda - sarebbe stata ( al di là di quanto espressamente indicato in via formale ) sostanzialmente destinataria di un trasferimento d'ufficio per incompatibilità. 
Già solo il fatto che l'USR non abbia dichiarato la reale sostanza dell'atto che andava ad adottare rende, a parere della scrivente, l'intenzione non manifestata tamquam non esset.   Più verosimile pensare che le complesse operazioni della procedura di mobilità regionali 2020/2021 per la ### siano rimaste impermeabili rispetto alla notizia - se mai pervenuta alla commissione procedente - della apertura, appena due giorni prima della conclusione delle operazioni di mobilità in parola, di un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale a carico di uno dei DS istanti.   Né è poi pensabile, come sostiene la amministrazione convenuta nella sua arzigogolata tesi difensiva, che la reale natura di trasferimento d'ufficio del provvedimento possa essere tratta dalla circostanza che alla ### era stata assegnata una scuola diversa da quelle che ella aveva indicato in ricorso, atteso che la stessa difesa della amministrazione indica che in sede di mobilità l'amministrazione non può assegnare ”una scuola o una provincia diversa da quella richiesta”, così sostanzialmente ammettendo la possibilità della assegnazione di una scuola diversa da quelle richieste, purchè sita nella medesima provincia in cui si trovava almeno una delle scuole indicate. Che è, invero, proprio ciò che è accaduto con l'assegnazione alla preside ### con il decreto del 14 luglio 2021 dell'incarico di DS per l'I.C. ### che si trova a Napoli come quasi tutte le scuole indicate dalla predetta DS nella sua domanda di mobilità. 
Ferma restando la sufficienza di quanto sin qui ricostruito ad escludere la validità del provvedimento di trasferimento di ufficio adottato in danno della ### completezza di motivazione impone di rilevare la illegittimità dello stesso anche sotto altro profilo. 
Tenuto conto infatti del fatto che la Dirigente scolastica trasferita aveva tenuto una condotta più che corretta dal punto di vista istituzionale, come infra specificato, non ricorrono nella fattispecie i presupposti per l'adozione del trasferimento di cui all'art. 468 , secondo la autorevole elaborazione giurisprudenziale dell'istituto fatta dal Consiglio di Stato e dalla suprema Corte di Cassazione( di cui più diffusamente infra) . 
Il Cons. Stato Sez. VI, Sent., n. 2487/2018 affrontando la vicenda del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale di un docente, svoltasi negli anni '90, ante privatizzazione del pubblico impiego, ha espresso il seguente principio di diritto che appare utile richiamare: “il trasferimento d'ufficio del pubblico dipendente, per ragioni d'incompatibilità ambientale, è non già una sanzione disciplinare (cfr., p.es., Cons. St., III, 2 febbraio 2012 n. 558), ma una misura per far cessare, con l'immediatezza dell'effetto proprio di tal statuizione, i comportamenti lesivi del prestigio e della funzionalità dell'ufficio cui il dipendente è addetto, quand'anche coinvolgano terzi e al di là della loro rilevanza disciplinare (arg. e### Cons. St., III, 22 agosto 2012 n. 4587; id., 9 aprile 2013 n. 1955); - tal trasferimento, espressione d'una potestà amministrativa latamente discrezionale (arg. e### Cons. St., VI, 11 luglio 1991 n.  452), vuol evitare il perpetuarsi di atteggiamenti del dipendente non improntati a fedeltà istituzionale e collaborazione con colleghi e superiori e, perciò, atti ad ingenerare discredito ed a minare l'ordinario e sereno svolgimento del servizio; Dallo stesso sui trae che la disfunzione organizzativa che il trasferimento per incompatibilità ambientale mira a risolvere deve nascere necessariamente da atteggiamenti del dipendente non improntati a fedeltà istituzionale e collaborazione con colleghi e superiori ( oltre che, va aggiunto , con tutti gli altri componenti della comunità scolastica e dunque genitori degli alunni e alunni stessi), in quanto solo questa tipologia di comportamenti ingenera discredito e dunque mina l'ordinario e sereno svolgimento del servizio; Ciò significa che in assenza di atteggiamenti non improntati a correttezza istituzionale e collaborazione la p.a. procedente non può adottare il provvedimento di trasferimento di ufficio; ove ciò avvenisse detto trasferimento si appaleserebbe irragionevole. 
Orbene la stessa relazione ispettiva del 2 luglio 2021 reca chiara annotazione della tenuta da parte della DS ricorrente nel suo ruolo di DS dell'### di una condotta istituzionale corretta, improntata all'applicazione delle prescrizioni legali, di cui certamente ella doveva farsi garante. 
Pare sufficiente a tale riguardo richiamare due passaggi della relazione ispettiva della Dott. ### trascritti in atti, emblematici sotto tale riguardo. Il primo reca:”non risulta che la Dirigente scolastica abbia mai messo in discussione il metodo (educativo ### o lo abbia osteggiato, né che sia entrata nel merito delle strategie didattiche; piuttosto, ha cercato di apportare correzioni laddove l'implementazione del metodo naturale si scontrava con la normativa. Ha così caldeggiato la partecipazione alle prove ### in quanto ritiene che sia necessario (oltre che previsto dalla legge) mettere alla prova i risultati di apprendimento conseguiti; è intervenuta con decisione quando aveva verificato, in sede di scrutinio, che le maestre avevano attribuito di default, a tutti gli alunni, 8 in tutte le discipline, senza esibire documentazione delle verifiche effettuate”; nel secondo si legge: “In linea generale, la Dirigente ha cercato di sradicare o almeno di ostacolare pratiche che da tempo esistevano nell'### ma non erano legittime: la realizzazione in orario curricolare di progetti con esperti esterni, sovente peraltro non reclutati con procedure ad evidenza pubblica; la realizzazione di PON in orario curri-colare; l'effettuazione di viaggi di istruzione, denominati “campo scuola”, sempre con la stessa agenzia di viaggi, individuata senza il rispetto delle procedure previste dal ### degli appalti oggi vigente; le uscite didattiche con le auto dei genitori; le procedure di affidamento dei bambini ai docenti, nel caso di uscite, non per piccoli gruppi e nominative, ma per interi gruppi classe a più docenti; le autorizzazioni uniche, per tutto l'anno, per uscite a cadenza quindicinale» ### gli stralci riportati evidenziano come la ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni di dirigente nell'anno scolastico 2020/2021 abbia operato al fine di ristabilire la legalità nella scuola “### Assunta”, il che rende altamente probabile che i non meglio specificati irrigidimenti nei confronti degli stakeholders ( in particolare i collegi dei docenti e dei genitori degli alunni) erano connessi a richieste avanzate dagli stessi affinchè ella si discostasse dalla legalità, in riconoscimento di prassi inveterate, ma contra legem, invalse presso il plesso scolastico . 
A questo punto va però recisamente confermato come ai fini del trasferimento di cui all'art 468 in parola sia irrilevante una incompatibilità che si concreti in una irragionevole reazione dell'ambiente a fatti, commessi dal dipendente nel legittimo esercizio di un potere o di un diritto, come è avvenuto nella ipotesi sub iudice. ### di un potere pubblico costituisce anche adempimento di un dovere, che va esercitato da chi sia investito dalla funzione; il trasferimento di chi abbia legittimamente esercitato un potere non è quindi idoneo ad eliminare la fittizia situazione di incompatibilità determinata dalla reazione ambientale.  ### di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può determinare una situazione sfavorevole per il soggetto che ne è titolare (cfr. in termini C.d.S. Sez. VI 28.7.1982 n. 393; C.d.S. Sez. IV 2 dicembre 1980 n.  1128 che ritiene irrilevante la situazione di dissidio dell'insegnante con il ### d'###. È evidente, infatti, che vi deve essere una correlazione tra la condotta del dipendente e la situazione di incompatibilità ambientale, non potendosi quest'ultima configurare se le reazioni sono derivate da un comportamento legittimo e doveroso del dipendente stesso (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504) . 
Dovendo il giudice soggiungere, per completezza, che il provvedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale è solo scarnamente motivato dall' U.S.R. a mezzo del mero richiamo per stralcio delle conclusioni di una relazione ispettiva assai complessa, non immune da profili di contraddittorietà ed ambiguità, discutibile nella misura in cui l'ispettore incaricato dall'USR - che, secondo l'incarico conferito, avrebbe dovuto indagare la correttezza istituzionale dell'operato della DS - pur certificando che la stessa si era impegnata a contrastare delle evidenti irregolarità presenti inveteratamente nella scuola, imputa alla DS di essere stata troppo rigida e troppo poco flessibile e di non avere saputo rispondere alle istanze che le pervenivano dai genitori e dal territorio, istanze che a questo punto, per quanto appena sopra riportato, devono intendersi essere state dirette alla protrazione di prassi anomale, significativamente violative della normativa scolastica. Nello scenario appena descritto, che certamente rappresentava una notevole situazione di disfunzione organizzativa, il trasferimento della ### unico attore che si è posto a presidio della legalità nella sede ###può in alcun modo essere considerata una delle soluzioni possibili per rimuovere la situazione di incompatibilità venutasi a creare. Proprio perché mancano i presupposti per poter parlare di incompatibilità ambientale nei termini di legge In limine va rilevata infatti la contraddittorietà della relazione ispettiva ( a firma della dott. ### depositata il 2 luglio 2021, alla base del provvedimento ispettivo impugnato, con cui si rileva che la ### è intervenuta in maniera troppo rigida, per così dire a gamba tesa in alcune vicende scolastiche, rispetto ad altra, di poco risalente, relazione ispettiva depositata nel febbraio 2020 svolta da un altro ispettore inviato dall'### presso l'I.C. ### dott. ### ( relazione, versata in produzione di parte ricorrente ): appena un anno prima della verifica dell' ispettrice ### infatti, l'### pur valutando positivamente nella relazione l'operato della ### dava atto del fatto che vi erano state una serie di situazioni che avrebbero richiesto, probabilmente, un maggiore decisionismo da parte della Dirigente.   Risulta evidente l'incoerenza dell'### (che peraltro aveva prima del trasferimento d'ufficio impugnato sempre espresso favorevole valutazione di professionalità della ricorrente in relazione a ciascuno dei suoi vari anni di servizio quale DS presso l'I.C. ### che nell'anno scolastico 2019/2020 indica al ### all'esito di ispezione, la necessità di intervenire con maggiore determinazione, salvo poi, a conclusione del successivo anno scolastico, dolersi degli esiti prodotti nell'ambito della comunità scolastica all'esito della adozione da parte della DS di quella rigidità precedentemente auspicata. 
Per quanto fin qui argomentato risulta la illegittimità del provvedimento di trasferimento di ufficio del 10 agosto del 2021 che pertanto deve essere dichiarato inefficace, con piena reviviscenza della efficacia del provvedimento di trasferimento della stessa all' I.C. ### da intendersi quale provvedimento di trasferimento su domanda; con ordine alla pa convenuta di conformare in tale senso il fascicolo personale della ricorrente. 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della convenuta, condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente .  PQM accerta l'illegittimità del provvedimento del ### dell'### per la ### del Ministero dell'### prot. n. ### del 10 agosto 2021, limitatamente alla parte in cui dispone il trasferimento della ricorrente per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 468, d.lgs.  297/1994; ordina al Ministero dell'### - ### per la ### di imputare il trasferimento della dirigente scolastica ### all'I.C. ### di Napoli avvenuto in esecuzione del decreto del ### dell'### per la ### n. 27146 del 14 luglio 2021 quale trasferimento disposto all'esito di mobilità volontaria, con ogni conseguenza di legge e relativa correzione del fascicolo personale della stessa; condanna la parte resistente a pagare le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in ### oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge. 
Napoli, udienza cartolare del 1.12.2022 

Il Giudice
Dott. ### n. 15443/2021

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