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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6489/2022 del 07-12-2022

principi giuridici

In caso di recesso anticipato da contratto a tempo determinato, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite dal lavoratore dalla data del recesso alla scadenza naturale del contratto, maggiorate degli istituti indiretti e differiti, qualora non provi la sussistenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. specificamente correlata alla posizione del lavoratore.

Nel contratto di lavoro a tempo parziale, l'omessa indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro, in violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, comporta la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa, a titolo di sanzione per l'oggettivo disagio subito dal lavoratore a causa della unilaterale determinazione datoriale delle modalità temporali di svolgimento della prestazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità del Termine Contrattuale e Recesso Anticipato: Analisi di una Sentenza in Materia di Lavoro


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'impugnazione di un licenziamento e alla contestazione della legittimità di un contratto a termine. Un lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato da una società operante nel settore dei trasporti, ha adito il Tribunale lamentando la nullità del termine apposto al contratto, la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e l'illegittimità del recesso datoriale.
Il lavoratore sosteneva, in sintesi, che il contratto a termine fosse stato stipulato in violazione di legge, per sopperire a esigenze ordinarie dell'azienda, e che il rapporto fosse proseguito di fatto oltre la scadenza originaria. Contestava, inoltre, la mancata valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro e la mancata consegna tempestiva del contratto. Infine, impugnava il licenziamento, ritenendolo privo di forma scritta e di giusta causa o giustificato motivo.
La società resistente si è difesa eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità e la decadenza dall'impugnativa. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del contratto a termine, prorogato in virtù della legislazione emergenziale legata alla pandemia da ###19, e la sussistenza di una giusta causa per il recesso anticipato.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito processuale, ha parzialmente accolto il ricorso. Il giudice ha ritenuto valido il contratto a termine, rilevando il rispetto della forma scritta e la presenza di una causale giustificativa, non necessaria nel periodo iniziale del contratto, inferiore ai dodici mesi. Ha, inoltre, ritenuto legittima la proroga del termine, disposta in conformità alle previsioni normative adottate durante l'emergenza pandemica, che consentivano il rinnovo o la proroga dei contratti a termine senza l'indicazione di specifiche causali.
Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto illegittimo il recesso anticipato dal contratto, in quanto la società non aveva fornito la prova della sussistenza di una giusta causa. Le allegazioni relative alla cessazione di servizi aggiuntivi e alla soppressione di servizi di trasporto pubblico locale non erano state adeguatamente specificate e documentate in relazione alla posizione del lavoratore.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la società al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni non percepite dal lavoratore nel periodo intercorrente tra il recesso anticipato e la data di scadenza originaria del contratto.
Infine, il giudice ha accolto la domanda del lavoratore relativa alla mancata indicazione dell'orario di lavoro nel contratto part-time. Pur rilevando l'indicazione dell'orario settimanale, ha ritenuto insufficiente la clausola che rimandava alla ciclicità dei turni di servizio, in quanto non specificava la collocazione temporale dell'orario. In applicazione delle disposizioni di legge e del contratto collettivo, che richiedono una precisa definizione dell'orario di lavoro, il Tribunale ha condannato la società al pagamento di una somma a titolo di sanzione per la violazione di tale obbligo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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