TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 6607/2022 del 01-07-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere tale nesso.
In tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del bene è in re ipsa, purché l'attore alleghi e provi, anche presuntivamente, che, se avesse avuto la disponibilità dell'immobile, lo avrebbe impiegato per finalità produttive, quali il godimento diretto o la locazione.
In tema di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'unicità del fatto dannoso va intesa in senso relativo al danneggiato, sussistendo tale forma di responsabilità anche se il danno deriva da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, purché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità Condominiale per Infiltrazioni da Colonna Fecale: Onere della Prova e Operatività delle Polizze Assicurative
La pronuncia in commento affronta un caso di responsabilità extracontrattuale derivante da infiltrazioni di acque luride in un appartamento privato, causate dal malfunzionamento di una colonna fecale condominiale. Il proprietario dell'immobile danneggiato ha citato in giudizio i due condomini serviti dalla colonna di scarico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. I condomini convenuti, pur non contestando la responsabilità, hanno chiamato in causa le rispettive compagnie assicurative per essere manlevati.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale, condannando in solido i condomini al risarcimento del danno. Il giudice ha fondato la decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP), che aveva accertato sia l'effettivo verificarsi delle infiltrazioni e dei danni all'immobile, sia la riconducibilità causale dell'evento a un'occlusione accidentale della colonna di scarico. Il Tribunale ha ricordato che, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo a interrompere tale nesso. Nel caso di specie, i condomini non avevano contestato specificamente la riconducibilità eziologica dei danni al fatto proprio, né avevano provato di aver risarcito il danno.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU, che aveva stimato le spese necessarie per il ripristino dell'appartamento. Il giudice ha riconosciuto anche il danno da mancata utilizzazione dell'immobile durante i lavori di riparazione, ritenendo che il proprietario avesse fornito elementi sufficienti per presumere che, in assenza del danno, avrebbe potuto locare l'immobile a terzi. L'importo risarcitorio è stato rivalutato per tenere conto del tempo trascorso tra la data della CTU e la sentenza, e sono stati riconosciuti gli interessi legali.
Il Tribunale ha invece rigettato le domande di manleva proposte dai condomini nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. L'analisi delle polizze assicurative ha rivelato che entrambe escludevano espressamente dalla copertura i danni causati da "traboccamenti e rigurgiti di fognature" o da "occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna". Poiché la CTU aveva accertato che le infiltrazioni erano state causate proprio da un'occlusione della colonna di scarico, il giudice ha ritenuto che le polizze non fossero operanti nel caso di specie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.