blog dirittopratico

3.874.292
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7077/2022 del 14-07-2022

principi giuridici

L'inosservanza dell'onere di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, gravante sul debitore opponente ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., determina l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Improcedibilità dell'Opposizione Esecutiva per Mancata Iscrizione a Ruolo del Pignoramento da Parte del Debitore


La pronuncia in esame affronta una questione procedurale di rilievo in materia di esecuzione forzata, relativa all'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore prima dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte del creditore.
Nel caso specifico, un soggetto aveva subito un atto di pignoramento presso terzi a seguito di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti di una società di cui era socio accomandatario. L'opponente contestava la validità della notifica del precetto e, in via subordinata, invocava il beneficio di escussione previsto per i soci accomandatari. Tuttavia, anziché attendere l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte del creditore procedente, il debitore aveva autonomamente iscritto a ruolo la propria opposizione.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione, richiamando l'articolo 159 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma, introdotta a seguito delle riforme del 2014 e 2015, impone a chiunque depositi per primo un atto o un'istanza relativi a una procedura esecutiva non ancora iscritta a ruolo dal creditore (inclusi quindi il debitore esecutato, l'ufficiale giudiziario o il terzo pignorato) di provvedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento.
Il Giudice ha evidenziato che la ratio di tale disposizione è quella di disciplinare i casi in cui soggetti diversi dal creditore procedente compiano attività processuali antecedenti all'iscrizione a ruolo, garantendo comunque che sia il creditore a dare impulso all'azione esecutiva, pena l'inefficacia del pignoramento. Nel caso di specie, l'opponente, avendo iscritto autonomamente l'opposizione, avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, consentendo così che il ricorso in opposizione fosse depositato all'interno della procedura esecutiva e che l'istanza di sospensione fosse rivolta al giudice dell'esecuzione competente.
La decisione sottolinea l'importanza della struttura bifasica del processo di opposizione all'esecuzione, che non è solo a tutela degli interessi delle parti, ma anche in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale e di efficienza del processo esecutivo. La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione nella fase cautelare è fondamentale per garantire la corretta gestione della procedura e per deflazionare il contenzioso ordinario. L'inosservanza di tale disciplina, secondo il Tribunale, determina l'improcedibilità dell'opposizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25412 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.009 secondi in data 18 maggio 2026 (IUG:YY-02C087) - 2803 utenti online