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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 7077/2022 del 14-07-2022
principi giuridici
L'inosservanza dell'onere di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, gravante sul debitore opponente ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., determina l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
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sintesi e commento
Improcedibilità dell'Opposizione Esecutiva per Mancata Iscrizione a Ruolo del Pignoramento da Parte del Debitore
La pronuncia in esame affronta una questione procedurale di rilievo in materia di esecuzione forzata, relativa all'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore prima dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte del creditore.
Nel caso specifico, un soggetto aveva subito un atto di pignoramento presso terzi a seguito di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti di una società di cui era socio accomandatario. L'opponente contestava la validità della notifica del precetto e, in via subordinata, invocava il beneficio di escussione previsto per i soci accomandatari. Tuttavia, anziché attendere l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte del creditore procedente, il debitore aveva autonomamente iscritto a ruolo la propria opposizione.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione, richiamando l'articolo 159 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma, introdotta a seguito delle riforme del 2014 e 2015, impone a chiunque depositi per primo un atto o un'istanza relativi a una procedura esecutiva non ancora iscritta a ruolo dal creditore (inclusi quindi il debitore esecutato, l'ufficiale giudiziario o il terzo pignorato) di provvedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento.
Il Giudice ha evidenziato che la ratio di tale disposizione è quella di disciplinare i casi in cui soggetti diversi dal creditore procedente compiano attività processuali antecedenti all'iscrizione a ruolo, garantendo comunque che sia il creditore a dare impulso all'azione esecutiva, pena l'inefficacia del pignoramento. Nel caso di specie, l'opponente, avendo iscritto autonomamente l'opposizione, avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, consentendo così che il ricorso in opposizione fosse depositato all'interno della procedura esecutiva e che l'istanza di sospensione fosse rivolta al giudice dell'esecuzione competente.
La decisione sottolinea l'importanza della struttura bifasica del processo di opposizione all'esecuzione, che non è solo a tutela degli interessi delle parti, ma anche in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale e di efficienza del processo esecutivo. La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione nella fase cautelare è fondamentale per garantire la corretta gestione della procedura e per deflazionare il contenzioso ordinario. L'inosservanza di tale disciplina, secondo il Tribunale, determina l'improcedibilità dell'opposizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
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