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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7411/2022 del 25-07-2022

principi giuridici

L'amministratore di condominio può conferire mandato al difensore del condominio senza necessità di previa delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale.

La mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. non determina la nullità della delibera assembleare qualora i lavori siano già stati completamente eseguiti, la spesa sia già stata sostenuta e inserita nel consuntivo, e quest'ultimo sia stato approvato dall'assemblea.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Delibera Condominiale: Assenza di Delibera e Natura delle Spese


La pronuncia in esame trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale, promossa da un condomino avverso due specifici punti all'ordine del giorno. Il proprietario di un'unità immobiliare sita in un condominio aveva contestato la validità delle decisioni assunte dall'assemblea in merito alla pitturazione del lastrico solare e ad una relazione fornita da un legale in merito ad un'altra controversia.
Il condomino lamentava, in primo luogo, la nullità della delibera relativa al punto in cui era stata presentata la relazione legale, sostenendo l'assenza di una vera e propria decisione assembleare e, in subordine, l'annullabilità per incompletezza del verbale. In secondo luogo, contestava l'annullabilità della delibera relativa alla pitturazione del lastrico solare, per mancata costituzione di un fondo speciale, come previsto dall'articolo 1135 del codice civile.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande del condomino. In relazione al punto relativo alla relazione legale, il giudice ha rilevato l'assenza di una vera e propria deliberazione, essendosi l'assemblea limitata a prendere atto di quanto esposto dal legale del condominio in merito ad un'altra causa. Di conseguenza, è stata esclusa la sussistenza di un interesse ad agire in capo all'attore, non essendoci stata alcuna decisione da impugnare.
Quanto alla contestazione relativa alla pitturazione del lastrico solare, il Tribunale ha qualificato tale intervento come opera di manutenzione ordinaria, tenuto conto della periodicità di tali interventi e dell'importo contenuto dei lavori. Pertanto, ha ritenuto non sussistesse l'obbligo di costituire un fondo speciale, previsto invece per le opere di manutenzione straordinaria di maggior rilievo economico.
Il giudice ha, inoltre, evidenziato la tardività di alcune contestazioni sollevate dal condomino solo in sede di comparsa conclusionale, relative alla mancata indicazione nel verbale assembleare dei presenti e dei relativi millesimi, ritenendo tali censure inammissibili in quanto proposte oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Infine, il Tribunale ha condannato il condominio al versamento di una somma equivalente al contributo unificato, a causa della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla fase di mediazione obbligatoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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