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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 7468/2022 del 26-07-2022

principi giuridici

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.

Gli alberi di alto fusto che, ai sensi dell'art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ., devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero con riguardo allo sviluppo, comunque, da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Violazione delle Distanze Legali tra Alberi e Risarcimento Danni: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al rispetto delle distanze legali per la piantumazione di alberi e al conseguente risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali distanze.
Un soggetto, proprietario di un immobile, ha citato in giudizio il vicino, lamentando la presenza di un albero di pino adulto nel giardino di quest'ultimo, ritenuto non conforme alle distanze minime previste dall'articolo 892 del Codice Civile. L'attore sosteneva che la vicinanza dell'albero avesse causato danni sia al muro di confine tra le proprietà, sia al cancello automatico di accesso alla sua abitazione. Nonostante un tentativo di mediazione fallito e un impegno verbale non mantenuto dal convenuto ad abbattere l'albero, l'attore si è visto costretto ad adire le vie legali.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Nel corso del procedimento, è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) affidata a un agronomo, e sono stati ascoltati dei testimoni. Un elemento rilevante emerso durante il giudizio è stato l'abbattimento dell'albero di pino da parte del convenuto. Di conseguenza, l'attore ha rinunciato alla richiesta di abbattimento dell'albero, concentrando la sua pretesa risarcitoria sui danni già subiti.
Il giudice ha accertato che l'albero di pino, per sua natura classificabile come albero ad alto fusto, non rispettava le distanze legali previste dal Codice Civile. Tale accertamento è stato supportato dalle prove testimoniali, dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore e dalle risultanze della CTU, nonostante l'albero fosse stato abbattuto prima del sopralluogo del consulente tecnico.
In merito alla richiesta di risarcimento danni, il giudice ha ritenuto provato il nesso causale tra la presenza dell'albero e i danni lamentati al cancello automatico, basandosi sulle testimonianze e sulle conclusioni del CTU. Quest'ultimo aveva evidenziato come le radici dell'albero avessero causato lesioni al muro di recinzione e un'inclinazione del pilastrino del cancello, compromettendone il funzionamento.
Pertanto, il giudice ha accolto la domanda di risarcimento danni, condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali. Le spese legali sono state poste a carico del convenuto, in quanto soccombente. È stata invece rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, proposta dall'attore, in considerazione della condotta processuale complessiva del convenuto, che non si era costituito in giudizio e aveva spontaneamente provveduto all'abbattimento dell'albero.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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