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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 756/2022 del 24-01-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada, la notifica dell'atto di appello può essere validamente effettuata direttamente all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, anche qualora quest'ultima sia un'amministrazione dello Stato, in deroga all'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933, senza che rilevi la circostanza che il giudizio sia di secondo grado.

In materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, è onere della pubblica amministrazione fornire la prova della sottoposizione delle apparecchiature di misurazione a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, in difetto della quale la rilevazione non può essere considerata attendibile e il verbale di contestazione è illegittimo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica alla Prefettura e Onere della Prova sulla Taratura degli Autovelox


La pronuncia in commento affronta due questioni di rilievo in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. La prima riguarda la validità della notifica dell'atto di appello effettuata direttamente alla Prefettura, anziché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La seconda concerne l'onere della prova, gravante sull'amministrazione, in merito alla taratura periodica degli strumenti di rilevazione della velocità, nello specifico un sistema Tutor.
Nel caso di specie, un soggetto aveva impugnato un'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura per eccesso di velocità, rilevato tramite sistema Tutor. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. L'appellante contestava tale decisione, sostenendo la tempestività del ricorso e la mancata prova, da parte della Prefettura, della taratura periodica del Tutor.
Il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado. In primo luogo, ha ritenuto valida la notifica dell'atto di appello alla Prefettura, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la notifica va effettuata all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, in quanto dotata di autonomia funzionale. Tale principio, ad avviso del Tribunale, deroga alla regola generale che impone la notifica degli atti presso l'Avvocatura dello Stato, e ciò vale per tutti i gradi di giudizio, non solo per il primo.
In secondo luogo, il Tribunale ha accolto il motivo di appello relativo alla mancata prova della taratura del Tutor. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ribadito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Tale prova, gravante sull'amministrazione, non può essere surrogata da attestazioni degli agenti accertatori. Nel caso specifico, la Prefettura non aveva fornito la prova della taratura periodica del Tutor, rendendo illegittimo il verbale di contestazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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